Sez. 3, Sentenza n. 14285 del 10/03/2005 Ud. (dep. 18/04/2005) Rv. 231081 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Abbandono incontrollato di rifiuti - Ad opera di dipendente di società di capitali - Legale rappresentante - Responsabilità - Culpa in vigilando - Configurabilità.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione dei rifiuti, in caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti ad opera dei dipendenti di una società di capitale, il legale rappresentante è responsabile, quantomeno per "culpa in vigilando", del reato di cui all'art. 51, comma secondo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (realizzazione e gestione di discarica abusiva), salva la dimostrazione di una specifica causa di esonero della responsabilità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 2, Cod. Pen. art. 40 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)