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Sez. 1, Sentenza n. 2848 del 13/07/1957 (Rv. 881672 - 01)

SOCIETÀ - SOCIETÀ PER AZIONI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI - CLAUSOLA STATUTARIA DI GRADIMENTO - VALORE - SOCIETÀ - SOCIETÀ PER AZIONI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI - CONDIZIONI - RAPPORTI FRA I CONTRAENTI - IRRILEVANZA
Stato
decisa il 1957-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881672-01

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Una clausola statutaria di gradimento al trapasso delle azioni non può essere fonte di una condicio iuris, giacché per definizione tale condicio sta ad indicare un presupposto od un requisito dal quale la legge e soltanto la legge e non anche lo statuto di una società, fa dipendere l'efficacia di un negozio; né il fatto che la predetta clausola sia a sua volta prevista e consentita dall'art. 2355 cod.civ. porta a dover ritenere che la fonte della condicio sia quella norma, la quale è di carattere dispositivo e si limita ad autorizzare la società ad inserire nell'atto costitutivo clausole del genere. L'art. 2355 cod.civ., nello stabilire che l'atto costitutivo può sottoporre a particolari condizioni l'alienazione delle azioni nominative intende riferirsi soltanto alle alienazioni con effetto verso la società emittente, non anche autorizzare la società ad impedire, con la clausola di gradimento inserita nello statuto, la negoziazione indipendente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2355

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)