Sez. 1, Sentenza n. 3321 del 10/05/1996 Cc. (dep. 29/08/1996) Rv. 205925 - 01
MISURE CAUTELARI (C0D. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Confisca dei beni attribuibili a soggetti condannati per appartenenza ad associazioni di tipo mafioso - Beni inseriti nel patrimoni di società sottoposte a procedura fallimentare - Sequestro preventivo - Possibilità.
MISURE CAUTELARI (C0D. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ
Il sequestro preventivo dei beni disposto ai sensi dell'art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. in l. 7 agosto 1992 n. 356 introdotto con D.L. 20 giugno 1994 n. 339 (convertito con legge 8 agosto 1994 n. 501) nella prospettiva di una successiva confisca è compatibile con la procedura fallimentare già in corso nei confronti della società cui i beni appartengono.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Decreto Legge 20/06/1994 num. 399 art. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Legge 08/08/1994 num. 501 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)