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Sez. 1, Sentenza n. 40529 del 09/05/2017 Cc. (dep. 06/09/2017) Rv. 270984 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - IN GENERE | Espulsione dello straniero a titolo di misura di sicurezza - Condizioni ostative - Convivenza con coniuge di nazionalità italiana - Accertamento - Momento - Riferimento all'epoca di esecuzione della sentenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270984-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - IN GENERE

In tema di misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, la verifica della sussistenza dello stato di convivenza con il coniuge di nazionalità italiana, condizione ostativa alla sua applicazione ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c.), del d.lgs. n. 286 del 1998, va compiuta all'esito dell'espiazione della pena, momento in cui il magistrato di sorveglianza dispone l'esecuzione del provvedimento, non richiedendosi invece che sia presente già alla data di commissione del fatto-reato. (La S.C., in applicazione del suddetto principio, ha rigettato il ricorso del p.g. avverso l'ordinanza di revoca della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero che aveva contratto matrimonio con persona di nazionalità italiana dopo che il provvedimento espulsivo gli era stato debitamente comunicato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)