Sez. 1 - , Ordinanza n. 15936 del 18/06/2018 (Rv. 649530 - 02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Riferimento generico ad atti di parte - Violazione del principio di specificità ex art. 366 c.p.c. - Conseguenze - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
In tema di ricorso per cassazione, non costituisce rituale adempimento dell'onere imposto al ricorrente dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., violando, per converso, il principio di specificità ivi contemplato e comportando l'inammissibilità del ricorso stesso, la generica indicazione, da parte del ricorrente per cassazione, di intere pagine del proprio ricorso in appello, con richiesta alla Corte di legittimità di ricercare al loro interno se un motivo sia stato articolato e di individuare quale sia il suo esatto contenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)