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Sez. L, Sentenza n. 22162 del 20/10/2009 (Rv. 610154 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Recidiva - Nozione - Mera reiterazione dell'illecito - Differenze - Rilevanza ai fini disciplinari - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610154-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

Ai fini disciplinari, la recidiva, per sua stessa natura, presuppone non solo che un fatto illecito sia posto in essere una seconda volta, ma che lo sia stato dopo che la precedente infrazione sia stata (quanto meno) contestata formalmente al medesimo lavoratore; ove tale contestazione per la precedente infrazione sia mancata, e non sia pertanto configurabile la recidiva, la reiterazione del comportamento, che si ha per effetto della mera ripetizione della condotta in sé considerata, non è irrilevante, incidendo comunque sulla gravità del comportamento posto in essere dal lavoratore, che, essendo ripetuto nel tempo, realizza una più intensa violazione degli obblighi del lavoratore e può, pertanto, essere comunque sanzionato in modo più grave. (Nella specie, la S.C., nell'affermare il principio su esteso, ha confermato la sentenza impugnata, che, con riferimento ad esposizione infedele dell'orario di lavoro prestato fuori sede da parte del dipendente, aveva affermato la legittimità del recesso datoriale, intimato dopo una precedente sanzione conservativa, in relazione a diversi illeciti omogenei del lavoratore reiterati nel tempo, per i quali la contestazione datoriale era intervenuta solo dopo la loro ultimazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)