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Sez. 1, Sentenza n. 565 del 04/03/1971 (Rv. 350272 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DEL RIESAME.*
Stato
decisa il 1971-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350272-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DEL RIESAME.*

La specificazione dei motivi di gravame, richiesta dall'art 342 cod proc civ, assolve alla funzione di determinare e delimitare il thema decidendum della controversia (quantum appellatum), sicche e sufficiente per il conseguimento di questo scopo che le censure dedotte siano indicate in maniera idonea ad individuare, con chiarezza e senza incertezze, l'oggetto e l'ambito del riesame da parte del giudice della impugnazione. Deve, pertanto, escludersene la genericita tutte le volte che le lagnanze dedotte, pur non contenendo una dettagliata esposizione degli elementi sui quali si fondano, prospettino, anche in Forma sintetica ma inequivoca, le ragioni della lamentata ingiustizia della impugnata decisione, consentendo cosi al giudice della impugnazione di cogliere i punti della controversia sui quali e demandato il suo riesame. (V 2021'69, mass n 341258).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)