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Sez. 5, Sentenza n. 23852 del 11/11/2009 (Rv. 610858 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Movimenti bancari - Art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Imputazione a ricavi del contribuente - Presunzione "iuris tantum" - Efficacia - Limiti - Accertamento del "quantum debeatur" - Ammissibilità - Individuazione della qualifica del contribuente - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2009-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610858-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte nei redditi, la presunzione "iuris tantum" stabilita nell'art. 32, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo la quale i movimenti bancari effettuati su conti correnti bancari intestati al contribuente sono a lui imputabili, opera esclusivamente ai fini della determinazione del "quantum debeatur", e non anche ai fini dell'individuazione delle condizioni che legittimano l'accertamento, il quale deve trovare la sua giustificazione in altre norme (per i redditi d'impresa, l'art. 38 del medesimo d.P.R.). Ne consegue che se il soggetto accertato è una lavoratrice indipendente, non può esserle attribuita la qualità di lavoratore autonomo o di imprenditore sulla esclusiva base della disponibilità di conti correnti bancari senza dimostrare anche la legittimità dell'accertamento a suo carico.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)