Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato
Testo in vigore al
Art. 36 Art. 28 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; Art. 12. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840
1. Fuori dei casi nei quali i termini siano fissati dalle leggi speciali, relative alla materia del ricorso, il termine per ricorrere al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e' di giorni sessanta dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, o dalla data in cui risulti che l'interessato ne ha avuta piena cognizione. Se il ricorrente ha dichiarato di accettare, a norma dell'art. 33, che l'affare sia proposto alla decisione del Consiglio di Stato, il termine e' di giorni trenta dalla data della dichiarazione.
2. Il ricorso e' diretto al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, e deve essere, nei termini suddetti, notificato tanto all'autorita' dalla quale e' emanato l'atto o il provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o il provvedimento direttamente si riferisce, salvo la possibilita' di rinnovare o integrare la notificazione, secondo le norme da stabilirsi col regolamento, nei casi di errore che dalla sezione sia ritenuto scusabile.
3. I termini per ricorrere e per controricorrere sono aumentati di 30 giorni, se le parti, o alcuna di esse, risiedono in altro Stato d'Europa, e di 90, se risiedono fuori d'Europa.
4. L'originale ricorso, con la prova delle eseguite notificazioni e coi documenti sui quali si fonda, deve essere dal ricorrente, entro 30 giorni successivi alle notificazioni medesime, depositato, insieme all'atto o provvedimento impugnato, nella segreteria del Consiglio di Stato.
5. I termini ed i modi prescritti in quest'articolo per la notificazione ed il deposito del ricorso debbono osservarsi a pena di decadenza.6
Art. 37 Art. 29 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638
1. Nel termine di 30 giorni successivi a quello assegnato per il deposito del ricorso, l'autorita' e le parti, alle quali il ricorso fosse stato notificato, possono presentare memorie, fare istanze, produrre documenti, e anche un ricorso incidentale, con le stesse forme prescritte per il ricorso.
2. La notificazione del ricorso incidentale sara' fatta nei modi prescritti per il ricorso principale, presso il domicilio eletto, all'avvocato che ha firmato il ricorso stesso. L'originale del ricorso incidentale, con la prova delle eseguite notificazioni e coi documenti, deve essere depositato in segreteria nel termine di giorni 10.
3. Se colui che vuole produrre il ricorso incidentale risiede all'estero, il termine per la notificazione e' aumentato nella misura indicata al capoverso secondo dell'art. 36;
4. I termini e i modi prescritti nel presente articolo per la notificazione e il deposito del ricorso incidentale debbono osservarsi a pena di decadenza. Il ricorso incidentale non e' efficace, se venga prodotto dopo che siasi rinunziato al ricorso principale, o se questo venga dichiarato inammissibile, per essere stato proposto fuori termine.
Art. 38 Art. 30 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638
1. Nei casi di urgenza, il presidente del Consiglio di Stato, puo' abbreviare i termini prescritti per il deposito del ricorso stesso, per la presentazione e il deposito del ricorso incidentale.
2. Per gravi motivi puo' anche prorogarli.
3. Nell'uno e nell'altro caso, dovra' essere abbreviato o prorogato, in eguale misura, il termine per la presentazione delle memorie e la produzione dei documenti relativi al ricorso principale e a quello incidentale.
Art. 39
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 8 FEBBRAIO 1925, N. 88
Art. 40 Art. 10 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840
Art. 41 Art. 33 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; Art. 8., penult. comma, e art. 11 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840
1. Nel giorno fissato per la discussione del ricorso, il consigliere incaricato fa, in udienza pubblica, la relazione dell'affare. Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un avvocato, questo puo' essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.
2. L'autorita' che ha emanato il provvedimento impugnato, puo' farsi rappresentare dall'avvocatura erariale o da un commissario scelto fra i direttori od ispettori generali dei Ministeri o tra i primi referendari o referendari del Consiglio di Stato, che non siano addetti alla sezione.
3. La polizia delle udienze, l'ordine della discussione e delle deliberazioni e la pronunziazione delle decisioni sono regolate dalle diposizioni del Codice di procedura civile.
4. Oltre i casi previsti in altre leggi, i ricorsi indicati al n. 6 dell'art. 27 e quelli indicati ai nn. 6 e 7 dell'art. 29 sono trattati e decisi in Camera di consiglio, sulle memorie delle parti.
Art. 42 Art. 34 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638, Art. 62. del R. decreto 26 ottobre 1923, n. 2275
1. I ricorsi principali e incidentali, le memorie, gli atti e i documenti che si producono in sede giurisdizionale, sono soggetti alle prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo per gli affari da trattarsi in sede di giustizia amministrativa.
2. Gli originali delle decisioni e dei provvedimenti giurisdizionali di qualsivoglia natura emessi dal Consiglio di Stato sono esenti da bollo, ma le parti ricorrenti sono obbligate a pagare all'ufficio del registro, senza riguardo al numero dei fogli, una tassa di bollo di L. 40 per ciascun ricorso principale e di L. 18 per ciascuna domanda incidentale di sospensione, salvo rimborso a carico delle parti soccombenti che siano condannate alla rifusione delle spese. Le tasse suddette sono comprensive dell'addizionale.
3. La presentazione dei ricorsi principali, compresi quelli per revocazione, e delle domande di sospensione si ha per non eseguita se non sia accompagnata dalla bolletta di ricevuta della tassa, indicata nel comma precedente. In caso di inadempimento a tale prescrizione la sezione, cui sono stati rimessi i ricorsi, ne dichiara in Camera di consiglio la decadenza.
4. La tassa e' irripetibile anche in caso di rinunzia.
5. Gli atti indicati nel presente articolo non sono soggetti a tassa di registro.
Art. 43 Art. 35 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638
1. Le decisioni in sede giurisdizionale, salvo il disposto dell'art. 45, sono prese con l'intervento di sette votanti a maggioranza assoluta di voti.
2. Non possono prendere parte alle decisioni i consiglieri che avessero concorso a dar parere, nella sezione consultiva, sull'affare che forma oggetto di ricorso.
Art. 44 Art. 36 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; Art. 12. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840
1. Se la sezione, a cui e' stato rimesso il ricorso, riconosce che l'istruzione dell'affare e' incompleta, o che, i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, puo' richiedere all'amministrazione interessata nuovi schiarimenti o documenti: ovvero ordinare all'amministrazione medesima di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.
2. Nei giudizi di merito il Consiglio di Stato puo' inoltre ordinare qualunque altro mezzo istruttorio, nei modi determinati dal regolamento di procedura.
3. I provvedimenti istruttori preliminari alla discussione del ricorso, di cui al presente articolo, potranno essere disposti anche dal presidente della sezione, secondo le norme stabilite dal regolamento.
Art. 45 Art. 37 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; Art. 13. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840
1. Se il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale riconosce infondato il ricorso, lo rigetta. Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'autorita' competente. Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi previsti dall'art. 26 e dai numeri 1, 6 e 7 dell'art. 29, annulla l'atto o provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorita' amministrativa; e negli altri casi, ove non dichiari inammissibile il ricorso, decide anche nel merito.
2. La Sezione, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o di ufficio, puo' rimettere il ricorso all'adunanza plenaria.
3. Prima della discussione il Presidente del Consiglio di Stato, su istanza delle parti o d'ufficio, puo' deferire all'adunanza plenaria qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.
4. Le norme del procedimento sono determinate nel regolamento.
Art. 46 Art. 38 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638
1. Contro le decisioni delle sezioni e' ammesso il ricorso di revocazione nei casi stabiliti dal Codice di procedura civile.
Art. 47 Art. 39 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638
1. L'incompetenza per ragioni di materia puo' essere opposta e dichiarata in qualunque stato della causa. La sezione, avanti la quale pende il ricorso, puo' dichiarla anche di ufficio.
Art. 48 Art. 40 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638
1. Le decisioni pronunziate in sede giurisdizionale possono, agli effetti della legge 31 marzo 1877, n. 3761, essere impegnate con ricorso per cassazione. Tale ricorso tuttavia e' proponibile soltanto per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato.
Art. 49 Art. 26 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840
1. Dove le leggi speciali ammettono il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, il giudizio del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve intendersi limitato alla sola legittimita', e dove ammettono il ricorso alla V Sezione, deve intendersi che il giudizio predetto sia estensibile anche al merito.
Art. 50 Comma 2° dell'art. 25 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840
1. Nella prima attuazione dell'organico approvato con R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i posti di primo referendario al Consiglio di Stato saranno conferiti a scelta del Ministro dell'interno.
Art. 51 Art. 206 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395
1. Agli attuali presidente e presidenti di sezione del Consiglio di Stato sara' corrisposto, quando siano collocati a riposo e sino al compimento dei settantatre anni di eta', un assegno personale pari alla differenza fra lo stipendio percepito prima dell'attuazione del R. decreto 11 novembre 1923 n. 2395, aumentato dell'assegno temporaneo mensile di cui al R. decreto 12 novembre 1922, n. 1477 e dell'indennita' di carica, e la pensione.
Art. 52 Art. 10 R. decreto 7 gennaio 1923, n. 165
1. Per il patrocinio dei ricorrenti presso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale in quanto alle vertenze riguardanti gli affari delle nuove Provincie, nulla e' innovato a cio' che dispone l'art. 11 del R. decreto 22 luglio 1920, n. 1049.
2. Resta pero' fermo quanto e' prescritto dall'ultimo capoverso dell'art. 34 circa l'elezione del domicilio.
Art. 53 Art. 27. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840
1. Con Regi decreti, a proposizione del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme del procedimento da seguirsi avanti al Consiglio di Stato e alla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, in quanto non siasi provveduto con la presente legge e sara' provveduto altresi' a quanto altro possa occorrere per la esecuzione della legge medesima.
Art. 54 Art. 28 del R. decreto 30 dicembre 1923, n.2840
1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.
Art. 55 Art 49 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638
1. Un regolamento di servizio interno e' approvato con decreto reale.
Art. 56 Art. 30 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840
1. La presente legge andra' in vigore col 1° luglio 1924.
2. Visto, d'ordine di S. M. il Re:
3. Il Ministro per l'interno:
4. Federzoni.