DIRETTIVA 92/49/CEE CONSIGLIO del 18 giugno 1992 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita)
Testo in vigore al
Art. 44
1. L'articolo 22 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.
2.
Ogni impresa di assicurazione deve comunicare all'autorità competente dello Stato membro d'origine, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di libero stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, l'importo dei premi, dei sinistri e delle commissioni, al lordo della riassicurazione, suddivisi per Stato membro e per gruppo di rami, nonché per quanto riguarda il ramo n. 10 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilità del vettore, la frequenza e il costo medio dei sinistri.
I gruppi di rami sono così definiti:
infortuni e malattia (n. 1 e n. 2);
assicurazione autoveicoli (n. 3, n. 7 e n. 10; le cifre relative al ramo n. 10, esclusa la responsabilità del vettore, saranno precisate);
incendio e altri danni ai beni (n. 8 e n. 9);
assicurazioni aeronautiche, marittime e trasporti (n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 11 e n. 12);
responsabilità civile generale (n. 13);
credito e cauzione (n. 14 e n. 15);
altri rami (n. 16, n. 17 e n. 18).
L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica, entro termini ragionevoli e su base aggregata, le indicazioni alle autorità competenti di ciascuno Stato membro interessato che gliene faccia richiesta.
Art. 45
1. L'articolo 24 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.
2. La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di imporre alle imprese operanti nel loro territorio, in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi, l'obbligo di adesione e di partecipazione, alle stesse condizioni applicabili alle imprese ivi autorizzate, a regimi destinati a garantire il pagamento delle richieste di indennizzo agli assicurati e ai terzi lesi.
Art. 46
1. L'articolo 25 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.
2.
Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ogni contratto di assicurazione è sottoposto esclusivamente alle imposte indirette e agli oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello Stato membro in cui il rischio è localizzato ai sensi dell'articolo 2, lettera d) della direttiva 88/357/CEE e, per quanto concerne la Spagna, ai gravami legalmente fissati a favore dell'organismo spagnolo «Consorcio de Compensación de Seguros» per il fabbisogno delle sue funzioni in materia di compensazione delle perdite risultanti da avvenimenti straordinari accaduti in questo Stato membro.
In deroga all'articolo 2, lettera d), primo trattino della direttiva 88/357/CEE, e ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, i beni mobili contenuti in un immobile situato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i beni in transito commerciale, costituiscono un rischio situato in tale Stato membro, anche se l'immobile ed il suo contenuto non sono coperti dalla medesima polizza di assicurazione.
La legge applicabile al contratto a norma dell'articolo 7 della direttiva 88/357/CEE non incide sul regime fiscale applicabile.
Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ciascuno Stato membro applica alle imprese che coprono rischi nel suo territorio le disposizioni nazionali concernenti le misure destinate a garantire la riscossione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali dovuti ai sensi del primo comma.
Titolo V. Disposizioni transitorie
Art. 47
La Repubblica federale di Germania può rinviare sino al 1o gennaio 1996 l'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, secondo comma, prima frase. Durante questo periodo, le disposizioni contenute nel comma seguente si applicheranno nelle circostanze di cui all'articolo 54, paragrafo 2.
Quando la base tecnica per il calcolo dei premi sarà stata comunicata alle autorità dello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, secondo comma, terza frase dette autorità trasmetteranno senza indugio tali informazioni alle autorità dello Stato membro in cui è situato il rischio per permettere loro di presentare eventuali osservazioni. Le autorità dello Stato membro d'origine, se non tengono conto di tali osservazioni, ne informano in modo dettagliato e fornendone i motivi le autorità dello Stato membro in cui è situato il rischio.
Art. 48
Gli Stati membri possono accordare alle imprese di assicurazioni la cui sede sociale sia situata nel loro territorio ed i cui immobili e terreni rappresentativi delle riserve tecniche superino, al momento della notifica della presente direttiva, la percentuale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) un termine che scade al più tardi il 31 dicembre 1998 per conformarsi alla summenzionata disposizione.
Art. 49
Il Regno di Danimarca può rinviare sino al 1o gennaio 1999 l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro. Durante tale periodo continua ad essere applicabile in Danimarca l'esclusione prevista all'articolo 12, paragrafo 2 della seconda direttiva per gli infortuni sul lavoro.
Art. 50
La Spagna sino al 31 dicembre 1996 e la Grecia e il Portogallo sino al 31 dicembre 1998 beneficiano del regime transitorio seguente per i contratti relativi a rischi situati esclusivamente in uno di detti Stati membri e diversi da quelli definiti all'articolo 5, lettera d) della direttiva 73/239/CEE:
a) in deroga all'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 73/239/CEE e agli articoli 26 e 34 della presente direttiva, le autorità di controllo di detti Stati membri possono esigere la comunicazione, prima della loro utilizzazione, delle condizioni generali e speciali di assicurazione;
b) l'importo delle riserve tecniche inerenti a detti contratti di cui al presente articolo è determinato sotto il controllo dello Stato membro interessato secondo le regole da esso fissate o, in mancanza di regole, secondo la prassi vigente nel suo territorio conformemente alla presente direttiva. La copertura di dette riserve mediante attivi equivalenti e congrui e la localizzazione di tali attivi avvengono sotto il controllo di tale Stato membro secondo la sua normativa o prassi adottate conformemente alla presente direttiva.
Titolo VI. Disposizioni finali
Art. 51
Le seguenti modifiche tecniche, dirette a modificare elementi non essenziali delle direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE nonché della presente direttiva, integrandoli, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 2 della direttiva 91/675/CEE:
estensione delle forme giuridiche previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 73/239/CEE,
modifiche dell'elenco di cui all'allegato della direttiva 73/239/CEE, o adattamento della terminologia dell'elenco, per tener conto dello sviluppo dei mercati assicurativi,
precisazione degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, elencati all'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 73/239/CEE, per tener conto della creazione di nuovi strumenti finanziari,
modifica dell'importo minimo del fondo di garanzia, previsto dall'articolo 17, paragrafo 2 della direttiva 73/239/CEE, per tener conto degli sviluppi economici e finanziari,
modifica, per tener conto della creazione di nuovi strumenti finanziari, dell'elenco degli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche, previsto all'articolo 21 della presente direttiva, nonché delle regole di dispersione fissate dall'articolo 22 della presente direttiva,
modifica delle disposizioni volte a temperare il principio della congruenza previste all'allegato 1 della direttiva 88/357/CEE, per tener conto dello sviluppo di nuovi strumenti di copertura del rischio di cambio o dei progressi nell'unione economica e monetaria,
precisazione delle definizioni al fine di assicurare l'applicazione uniforme delle direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE, nonché della presente direttiva nell'insieme della Comunità.
adeguamenti dei criteri di cui all’articolo 15 ter, paragrafo 1, per tenere conto degli sviluppi futuri e per assicurare un’applicazione uniforme della presente direttiva.
Art. 52
1. Si ritiene che le succursali che hanno iniziato la propria attività conformemente alle disposizioni dello Stato membro di stabilimento prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione della presente direttiva siano state oggetto della procedura prevista all'articolo 10, paragrafi da 1 a 5 della direttiva 73/239/CEE. Esse sono disciplinate, a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui sopra, dagli articoli 15, 19, 20 e 22 della direttiva 73/239/CEE, nonché dall'articolo 40 della presente direttiva.
2. Gli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i diritti acquisiti dalle imprese di assicurazione che svolgevano le proprie attività in regime di libera prestazione di servizi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione della presente direttiva.
Art. 53
L'articolo seguente è inserito nella direttiva 73/239/CEE: «Articolo 28bis 1. Alle condizioni previste dal diritto nazionale, ogni Stato membro autorizza le agenzie e succursali stabilite sul suo territorio e contemplate dal presente titolo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad un cessionario stabilito nello stesso Stato membro, se le autorità competenti di tale Stato membro o, se del caso, quelle dello Stato membro di cui all'articolo 26, attestano che il cessionario possiede, tenuto conto del trasferimento, il necessario margine di solvibilità. 2. Alle condizioni previste dal diritto nazionale, ogni Stato membro autorizza le agenzie e succursali stabilite sul suo territorio e contemplate dal presente titolo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad un'impresa di assicurazione avente la propria sede sociale in un altro Stato membro, se le autorità competenti dello Stato membro in questione attestano che il cessionario possiede, tenuto conto del trasferimento, il necessario margine di solvibilità. 3. Uno Stato membro, che alle condizioni previste dal diritto nazionale autorizzi le agenzie e succursali stabilite sul suo territorio e contemplate dal presente titolo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad un'agenzia o succursale contemplata dal presente titolo e stabilita sul territorio di un altro Stato membro, si accerta che le autorità competenti dello Stato membro del cessionario o, se del caso, quelle dello Stato membro di cui all'articolo 26, attestino che il cessionario possiede, tenuto conto del trasferimento, il necessario margine di solvibilità, che la legislazione dello Stato membro del cessionario prevede la possibilità di un simile trasferimento e che lo Stato membro in questione è d'accordo sul trasferimento. 4. Nei casi previsti ai paragrafi 1, 2 e 3, lo Stato membro in cui si trova l'agenzia o la succursale cedente, autorizza il trasferimento dopo aver ricevuto l'accordo delle autorità competenti dello Stato membro del rischio, se questo non è lo Stato membro in cui è situata l'agenzia o la succursale cedente. 5. Le autorità competenti degli Stati membri consultati comunicano il loro parere o il loro accordo alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione cedente entro i tre mesi successivi alla ricezione della richiesta; qualora allo scadere di tale termine le autorità consultate non si siano ancora pronunciate, il silenzio delle medesime viene considerato come un parere favorevole o un tacito accordo. 6. Il trasferimento autorizzato in conformità del presente articolo è oggetto, nello Stato membro in cui è situato il rischio, di una misura di pubblicità alle condizioni previste dal diritto nazionale. Tale trasferimento è opponibile di pieno diritto ai contraenti, agli assicurati ed a chiunque abbia diritti o obblighi derivanti dai contratti trasferiti. Questa disposizione non pregiudica il diritto degli Stati membri di prevedere la facoltà, per i contraenti, di rescindere il contratto entro un dato termine a decorrere dal trasferimento.»
Art. 54
1. Nonostante qualsiasi disposizione contraria, uno Stato membro in cui i contratti relativi al ramo n. 2 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE costituiscono parzialmente o integralmente un'alternativa alla copertura sanitaria fornita dal regime legale di previdenza sociale può prescrivere che il contratto sia conforme alle specifiche disposizioni legislative che tutelano in detto Stato membro l'interesse generale per questo ramo assicurativo e che le condizioni generali e speciali di tale assicurazione siano comunicate, prima della loro applicazione, alle autorità competenti di detto Stato membro.
2.
Gli Stati membri possono prescrivere che l'assicurazione malattia di cui al paragrafo 1 sia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita se:
i premi riscossi sono calcolati in base a tabelle di frequenza delle malattie e altri dati statistici pertinenti dello Stato membro in cui è situato il rischio, secondo i metodi matematici applicati in materia di assicurazioni;
è costituita una riserva di senescenza;
l'assicuratore può denunciare il contratto soltanto entro un determinato termine fissato dallo Stato membro in cui è situato il rischio;
il contrato prevede la possibilità di aumentare i premi o di ridurre le prestazioni anche per contratti in corso;
il contratto prevede la possibilità che il contraente sostituisca il contratto esistente con un nuovo contratto conforme al paragrafo 1, proposto dalla stessa impresa di assicurazione o dalla stessa succursale tenendo conto dei diritti maturati. In particolare si terrà conto della riserva di invecchiamento e può essere richiesta una nuova visita medica solo in caso di estensione della copertura.
In questo caso le autorità dello Stato membro pubblicano le tabelle di frequenza delle malattie ed altri dati statistici pertinenti di cui al primo comma e le trasmettono alle autorità dello Stato d'origine. I premi, calcolati in base a stime attuariali ragionevoli, devono essere sufficienti a permettere alle imprese di far fronte ai propri impegni per quanto riguarda tutti gli aspetti della loro situazione finanziaria. Lo Stato membro d'origine prescrive che la base tecnica per il calcolo dei premi sia comunicata prima della sua diffusione all'autorità competente di tale Stato membro. Il presente paragrafo è applicabile anche in caso di modifica di polizze esistenti.
Art. 55
Gli Stati membri possono esigere da qualsiasi impresa di assicurazione che pratica a proprio rischio l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nel loro territorio, il rispetto delle disposizioni specifiche previste nella loro legislazione nazionale per tale assicurazione, ad eccezione delle disposizioni relative alla sorveglianza finanziaria le quali rientrano nella competenza esclusiva dello Stato membro d'origine.
Art. 56
Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni prese nei confronti di un'impresa di assicurazione in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate in forza della presente direttiva, possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale.
Art. 57
1.
Gli Stati membri adottano entro il 31 dicembre 1993 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e le mettono in vigore entro il 1o luglio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffato riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di carattere legislativo, regolamentare o amministrativo da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 58
Gli Stati membri sono destinari della presente direttiva.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2 e l'articolo 66,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che è necessario completare il mercato interno nel settore dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione dei servizi, allo scopo di facilitare alle imprese di assicurazione che hanno la propria sede sociale nella Comunità la copertura dei rischi situati all'interno della Comunità;
considerando che la seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, fissa le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 73/239/CEE4, in seguito denominata «seconda direttiva», ha contribuito in larga misura alla realizzazione del mercato interno nel settore dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, accordando ai contraenti che, per la loro qualità, la loro importanza o la natura del rischio da assicurare, non necessitano di una particolare tutela nello Stato membro in cui il rischio è situato, la piena libertà di fare ricorso al più ampio mercato possibile delle assicurazioni;
considerando che la direttiva 88/357/CEE rappresenta perciò una tappa importante verso il ravvicinamento dei mercati nazionali in un unico mercato integrato, tappa che deve essere completata da altri strumenti comunitari al fine di dare a tutti i contraenti, indipendentemente dalla loro qualità, dalla loro importanza o dalla natura del rischio da assicurare, la possibilità di fare ricorso a qualsiasi assicuratore che abbia la propria sede sociale nella Comunità e che vi svolga la propria attività in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi, garantendo loro al tempo stesso un livello adeguato di tutela;
considerando che la presente direttiva rientra nel quadro della normativa già realizzata, in particolare dalla prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita5, e dalla direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione6;
considerando che l'impostazione adottata consiste nell'attuare le forme di armonizzazione essenziali, necessarie e sufficienti ad ottenere il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di controllo prudenziale, così da rendere possibile il rilascio di un'autorizzazione unica valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio del controllo da parte dello Stato membro d'origine;
considerando che, di conseguenza, l'accesso all'attività assicurativa e l'esercizio della stessa saranno d'ora in poi subordinati alla concessione di un'autorizzazione amministrativa unica, rilasciata dalle autorità dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione ha la propria sede sociale; che grazie a tale autorizzazione l'impresa può svolgere le proprie attività ovunque nella Comunità, sia in regime di libero stabilimento, sia in regime di libera prestazione di servizi; che lo Stato membro della succursale o della libera prestazione di servizi non potrà più richiedere una nuova autorizzazione alle imprese di assicurazione che intendono esercitarvi le proprie attività assicurative e che sono già autorizzate nello Stato membro d'origine; che è pertanto opportuno modificare in tal senso le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;
considerando che spetta ormai alle autorità competenti dello Stato membro d'origine vigilare sulla situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione, in particolare sulla solvibilità e sulla costituzione di riserve tecniche sufficienti, nonché sulla loro rappresentazione mediante congrue attività;
considerando che talune disposizioni della presente direttiva definiscono norme minime; che lo Stato membro di origine può imporre norme più restrittive nei confronti delle imprese di assicurazione autorizzate dalle proprie autorità competenti;
considerando che le autorità competenti degli Stati membri devono pertanto disporre dei mezzi di controllo necessari ad assicurare l'esercizio ordinato delle attività dell'impresa di assicurazione nell'insieme della Comunità, svolte in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione dei servizi; che, in particolare, le autorità competenti degli Stati membri devono poter adottare appropriate misure di salvaguardia od imporre sanzioni volte a prevenire irregolarità ed infrazioni eventuali alle disposizioni in materia di controllo delle assicurazioni;
considerando che il mercato unico comporta uno spazio senza frontiere interne ed implica l'accesso all'insieme delle attività assicurative diverse dall'assicurazione sulla vita in tutta la Comunità e, di conseguenza, la possibilità per ogni assicuratore debitamente autorizzato di coprire qualsiasi rischio tra quelli elencati in allegato alla direttiva 73/239/CEE; che a tal fine è necessario sopprimere il monopolio accordato a taluni organismi in certi Stati membri per la copertura di determinati rischi;
considerando che occorre adeguare le disposizioni concernenti il trasferimento del portafoglio al regime giuridico dell'autorizzazione unica istituito dalla presente direttiva;
considerando che con la direttiva 91/674/CEE si è già realizzata l'armonizzazione essenziale delle disposizioni degli Stati membri in materia di costituzione delle riserve tecniche cui gli assicuratori sono tenuti a garanzia degli impegni sottoscritti, armonizzazione che permette di accordare il beneficio del riconoscimento reciproco di tali riserve;
considerando che è opportuno coordinare le norme concernenti la diversificazione, la localizzazione e la congruenza dei cespiti ammessi a rappresentare le riserve tecniche al fine di agevolare il riconoscimento reciproco delle disposizioni degli Stati membri; che tale coordinamento deve tener conto delle misure adottate in materia di liberalizzazione dei movimenti di capitali dalla direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per la realizzazione dell'articolo 67 del trattato7, nonché dei progressi compiuti dalla Comunità ai fini del completamento dell'unione economica e monetaria;
considerando peraltro che lo Stato membro d'origine non può esigere dalle imprese di assicurazione di investire le attività di contropartita delle loro riserve tecniche in categorie determinate di investimenti, essendo tali prescrizioni incompatibili con le misure in materia di libera circolazione dei capitali previste dalla direttiva 88/361/CEE;
considerando che, in attesa di una direttiva sui servizi di investimento la quale armonizzi tra l'altro la definizione della nozione di mercato regolamentato, è necessario, ai fini della presente direttiva e fatta salva la futura regolamentazione, dare una definizione provvisoria a questa nozione, la quale sarà sostituita da una definizione che sarà stata oggetto di armonizzazione comunitaria e che assegnerà allo Stato membro di origine del mercato le responsabilità che la presente direttiva assegna in materia, a titolo transitorio, allo Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione;
considerando che è opportuno completare l'elenco degli elementi che si prestano ad essere utilizzati per la costituzione del margine di solvibilità, richiesto dalla direttiva 73/239/CEE, al fine di tener conto dei nuovi strumenti finanziari e delle facilitazioni accordate alle altre istituzioni finanziarie per l'alimentazione dei loro fondo propri;
considerando che nel quadro del mercato assicurativo integrato è opportuno accordare ai contraenti assicurati che per la loro qualità, la loro importanza o la natura del rischio da assicurare non necessitano di una particolare tutela nello Stato in cui il rischio è situato, la piena libertà di scelta del diritto applicabile al contratto di assicurazione;
considerando che l'armonizzazione della normativa in materia di contratto di assicurazione non è una condizione preliminare per la realizzazione del mercato interno delle assicurazioni; che quindi la possibilità lasciata agli Stati membri di imporre l'applicazione della propria normativa ai contratti assicurativi che coprono rischi situati sul loro territorio è tale da offrire garanzie sufficienti ai contraenti assicurati che necessitano di una particolare tutela;
considerando che, nel quadro del mercato interno, è nell'interesse del contraente avere accesso alla più ampia gamma possibile di prodotti assicurativi offerti nella Comunità, al fine di poter scegliere tra essi il più adeguato alle sue esigenze; che spetta allo Stato membro in cui è situato il rischio vigilare affinché non sussista alcun ostacolo alla possibilità di commercializzare sul suo territorio tutti i prodotti assicurativi offerti nella Comunità, purché detti prodotti non siano contrari alle disposizioni giuridiche di interesse generale in vigore nello Stato membro in cui è situato il rischio e nella misura in cui l'interesse generale non sia salvaguardato dalle disposizioni dello Stato membro d'origine, sempreché tali disposizioni si applichino senza discriminazioni a qualsiasi impresa operante in detto Stato membro e siano obiettivamente necessarie e proporzionate all'obiettivo perseguito;
considerando che gli Stati membri devono poter vigilare affinché i prodotti assicurativi e la documentazione contrattuale utilizzata per la copertura dei rischi situati sul loro territorio in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi rispettino le disposizioni giuridiche specifiche di interesse generale applicabili; che i sistemi di controllo da utilizzare devono adattarsi alle esigenze del mercato interno senza costituire una condizione preliminare all'esercizio dell'attività assicurativa; che in questa prospettiva i sistemi di approvazione preventiva delle condizioni assicurative non sembrano giustificati; che è opportuno di conseguenza predisporre altri sistemi più appropriati alle esigenze del mercato interno e tali da permettere ad ogni Stato membro di garantire l'essenziale tutela dei contraenti;
considerando che è auspicabile che il contraente, qualora si tratti di una persona fisica, sia informato dall'impresa di assicurazione della legislazione applicabile al contratto nonché delle disposizioni relative all'esame dei reclami dei contraenti assicurati in merito al contratto stesso;
considerando che in taluni Stati membri l'assicurazione malattia privata o sottoscritta su base volontaria sostituisce parzialmente o totalmente la copertura sanitaria offerta dai regimi di previdenza sociale;
considerando che la natura e le ripercussioni sociali dei contratti di assicurazione malattia giustificano che le autorità dello Stato membro in cui è situato il rischio impongano la notifica sistematica delle condizioni generali e speciali di tali contratti al fine di verificare che questi ultimi sostituiscano parzialmente o totalmente la copertura sanitaria offerta dal regime di previdenza sociale; che tale verifica non deve costituire una condizione preliminare alla commercializzazione dei prodotti; che la natura particolare dell'assicurazione malattia, che sostituisce parzialmente o totalmente la copertura sanitaria offerta dal regime di previdenza sociale, si distingue dagli altri rami dell'assicurazione «danni» e dell'assicurazione sulla vita in quanto è necessario garantire ai contraenti l'effettivo accesso ad un'assicurazione malattia privata o sottoscritta su base volontaria, indipendentemente dalla loro età e dal loro stato di salute;
considerando che taluni Stati membri hanno adottato a tal fine disposizioni legislative specifiche; che, nell'interesse generale, è possibile adottare o mantenere disposizioni legislative nella misura in cui non limitino indebitamente la libertà di stabilimento o di prestazione di servizi, fermo restando che tali disposizioni devono applicarsi in modo identico qualunque sia lo Stato d'origine dell'impresa; che la natura di dette disposizioni legislative può variare secondo la situazione che prevale nello Stato membro che le adotta; che tali disposizioni possono contenere una disposizione che preveda la mancanza di restrizioni di adesione, la tariffazione su base uniforme per tipo di contratto e la copertura a vita; che il medesimo obiettivo può essere altresì conseguito esigendo che le imprese che offrono un'assicurazione malattia privata o sottoscritta su base volontaria propongano contratti tipo la cui copertura sia in linea con quella dei regimi legali di previdenza sociale e il cui premio sia uguale o inferiore ad un massimo prescritto e partecipino a sistemi di compensazione delle perdite; che si potrebbe esigere anche che la base tecnica dell'assicurazione malattia privata o sottoscritta su base volontaria sia analoga a quella dell'assicurazione sulla vita;
considerando che a seguito del coordinamento realizzato dalla direttiva 73/239/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva, non è più giustificata la possibilità accordata alla Repubblica federale di Germania all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) della stessa direttiva di vietare il cumulo dell'assicurazione malattia con altri rami e che detta possibilità deve dunque essere soppressa;
considerando che gli Stati membri possono esigere da qualsiasi impresa di assicurazione, la quale pratichi a proprio rischio l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nel loro territorio, il rispetto delle disposizioni specifiche previste nella loro legislazione nazionale per tale assicurazione; che tale condizione non può tuttavia applicarsi alle disposizioni relative alla sorveglianza finanziaria che è di esclusiva competenza dello Stato membro d'origine;
considerando che l'esercizio della libertà di stabilimento richiede una presenza permanente nello Stato membro della succursale; che, per tener conto degli interessi particolari degli assicurati e delle vittime in caso di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli, è necessaria l'esistenza nello Stato membro della succursale di strutture adeguate che abbiano il compito di raccogliere tutte le informazioni necessarie riguardanti i fascicoli d'indennizzo relativi a questo rischio, e che dispongano di poteri sufficienti per rappresentare l'impresa presso le persone danneggiate e suscettibili di reclamare un indennizzo come pure il pagamento di quest'ultimo, e per rappresentare detta impresa o, qualora occorra, per farla rappresentare, a proposito di tali domande d'indennizzo, dinanzi ai tribunali e alle autorità di questo Stato membro;
considerando che nel quadro del mercato interno nessuno Stato membro può ormai vietare l'esercizio simultaneo dell'attività assicurativa sul proprio territorio in regime di stabilimento ed in regime di prestazione di servizi; che è pertanto opportuno sopprimere la facoltà accordata in tal senso agli Stati membri nella direttiva 88/357/CEE;
considerando che è opportuno predisporre un regime di sanzioni applicabili quando l'impresa di assicurazione non si conforma nello Stato membro in cui è situato il rischio alle disposizioni d'interesse generale ad essa applicabili;
considerando che in taluni Stati membri le operazioni di assicurazione non sono sottoposte ad alcuna forma di imposizione indiretta, mentre nella maggioranza degli Stati vengono applicate imposte particolari ed altre forme di contributo, fra cui addizionali a beneficio di organismi di compensazione; che, in questi ultimi Stati membri tali imposte e contributi presentano sensibili divergenze in fatto di strutture e di aliquote; che è opportuno evitare che le differenze esistenti si traducano in distorsioni di concorrenza per i servizi di assicurazione tra Stati membri; che, fatta salva una successiva armonizzazione, con l'applicazione del regime fiscale e di altre forme di contributo previste dallo Stato membro in cui il rischio è situato si può ovviare a tale inconveniente, e che spetta agli Stati membri stabilire le modalità per assicurare la riscossione di tali imposte e contributi;
considerando che potrà risultare necessario, a determinati intervalli di tempo, apportare modifiche tecniche alle norme dettagliate che figurano nella presente direttiva in modo da tener conto dei nuovi sviluppi intervenuti nel settore assicurativo; che la Commissione procederà a tali modifiche, nella misura in cui esse siano necessarie, dopo aver consultato il comitato consultivo per le assicurazioni, istituito nella direttiva 91/675/CEE8 nell'ambito dei poteri di esecuzione conferiti alla Commissione dalle disposizioni del trattato;
considerando che è necessario fissare disposizioni specifiche atte ad assicurare il passaggio dal regime giuridico esistente al momento della messa in applicazione della presente direttiva verso il regime da essa istituito; che tali disposizioni devono servire ad evitare un carico di lavoro supplementare per le autorità competenti degli Stati membri;
considerando che, ai sensi dell'articolo 8 C del trattato occorre tener conto dell'ampiezza dello sforzo che deve essere sostenuto da alcune economie che presentano differenze di sviluppo; che occorre pertanto accordare a taluni Stati membri un regime transitorio che consenta un'applicazione graduale delle disposizioni della presente direttiva,
TITOLO I DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1992. Per il Consiglio Il Presidente Vitor MARTINS