Sez. 1, Sentenza n. 3066 del 03/10/1968 (Rv. 335939 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)IN GENERE - CASE DI ABITAZIONE NON DI LUSSO - AGEVOLAZIONI DISPOSTE DALLE LEGGI N. 1493 DEL 1962 E N. 1212 DEL 1967 - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)IN GENERE - CASE DI ABITAZIONE NON DI LUSSO - AGEVOLAZIONI DISPOSTE DALLE LEGGI N. 1493 DEL 1962 E N. 1212 DEL 1967 - CONDIZIONI.*
Ai sensi della legge 2 dicembre 1967, n. 1212, che costituisce interpretazione autentica dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, le agevolazioni tributarie considerate in quest'ultimo testo di legge in tema di costruzioni civili non di lusso sono accordate quando concorrano congiuntamente le seguenti condizioni a) che almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad abitazione b) che non piu del venticinque per cento della superficie dei piani sopra terra sia destinata a negozi.*
Riferimenti normativi: Legge 06/10/1962 num. 1493 art. 1 CORTE COST., Legge 02/12/1967 num. 1212
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)