Sez. 1, Sentenza n. 4516 del 11/10/1978 (Rv. 394191 - 01)
ENTI PUBBLICI - SUCCESSIONE TRA ENTI - COSTITUZIONE DI ENTE OSPEDALIERO MEDIANTE DISTACCO DA ALTRO ENTE PUBBLICO - RAPPORTI GIURIDICI NEI QUALI IL NUOVO ENTE SUBENTRA AL PRECEDENTE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
ENTI PUBBLICI - SUCCESSIONE TRA ENTI - COSTITUZIONE DI ENTE OSPEDALIERO MEDIANTE DISTACCO DA ALTRO ENTE PUBBLICO - RAPPORTI GIURIDICI NEI QUALI IL NUOVO ENTE SUBENTRA AL PRECEDENTE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
In tema di Costituzione di ente ospedaliero mediante distacco di ospedale da altro ente pubblico, ai sensi dell'art 5 della legge 12 febbraio 1968 n 132, l'individuazione dei rapporti giuridici, nei quali il primo ente subentra al secondo, va condotta esclusivamente in base all'esegesi della citata norma, a prescindere sia dalle indicazioni eventualmente contenute del decreto presidenziale costitutivo del nuovo ente, difettando ogni potere discrezionale in proposito del capo dello stato, sia dal comportamento o dal convincimento espresso dal singolo ente interessato, il quale non puo spiegare rilievo in una vicenda successoria fra enti pubblici, direttamente regolata dalla legge.*
Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)