Sez. 1, Sentenza n. 1469 del 30/05/1963 (Rv. 262196 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITA IN SEDE DI LEGITTIMITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITA IN SEDE DI LEGITTIMITA.*
Nel giudizio di legittimita non puo essere disposta la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza impugnata, che e, invece, riservata al giudice del merito con l'osservanza delle forme dettate dall'art 287 cod pro civ. (Conf 2459'62 616'62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)