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Sez. 3, Ordinanza n. 20935 del 26/07/2024 (Rv. 671933-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE | Impugnazione incidentale tardiva adesiva - Ammissibilità - Valutazione in concreto - Necessità - Conseguenze - Fattispecie. IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - In genere.
Stato
decisa il 2024-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671933-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE

L'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva rivolta contro parti diverse dall'impugnante principale va valutata in concreto e non in astratto, in base al contenuto della sentenza impugnata; pertanto, se quest'ultima ha erroneamente qualificato come solidale un'obbligazione in realtà parziaria, devono applicarsi i principi giurisprudenziali in tema di solidarietà e, dunque, è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva, proposta da uno dei condebitori qualificati come solidali nei confronti del creditore, ed adesiva all'impugnazione principale proposta da altro condebitore nei confronti del medesimo creditore. (Fattispecie relativa ad un'obbligazione di due

coassicuratori per la responsabilità civile, erroneamente condannati in solido dalla Corte territoriale).

Cod. Civ. art. 1314, Cod. Civ. art. 1911, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)