Sez. 2, Sentenza n. 3190 del 21/10/1972 (Rv. 360982 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE DELL'ATTORE - SODDISFACIMENTO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE DELL'ATTORE - SODDISFACIMENTO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'attore in revindica deve, di norma, provare rigorosamente il proprio preteso diritto di proprieta dimostrando che il bene rivendicato e stato da lui acquistato a titolo originario o che gli e pervenuto attraverso una serie ininterrotta di validi trasferimenti ovvero che tale serie di validi trasferimenti si e protratta per il tempo necessario per l'usucapione. La valutazione di tale prova, se sorretta da congrua ed idonea motivazione, esente da vizi logici e giuridici, si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione. (Conf 1283'71, mass n 351768).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)