Sez. 1, Sentenza n. 1430 del 15/06/1984 Cc. (dep. 07/07/1984) Rv. 165197 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - CONTESTAZIONI A CATENA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - EFFETTI - DECORRENZA DELLA CUSTODIA PREVENTIVA.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - CONTESTAZIONI A CATENA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - EFFETTI - DECORRENZA DELLA CUSTODIA PREVENTIVA.*
Nel caso di cosiddetta contestazione a catena effettuata con successivi procedimenti restrittivi della libertà personale in relazione a fatti - reato o a circostanze conosciute o conoscibili, perché risultanti dalle già acquisite risultanze probatorie fin dal momento in cui fu emesso il primo provvedimento coercitivo, non si ha la Invalidità del nuovo ordine o mandato di cattura, ma solo la inefficacia dello stesso unicamente in relazione allo spostamento del dies a quo della decorrenza della custodia preventiva: termine che resta ancorato al giorno in cui venne eseguito il primo provvedimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 251, Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)