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Sez. 2, Sentenza n. 3772 del 20/11/1968 (Rv. 337156 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) LITISCONSORZIO NECESSARIO - OBBLIGAZIONI SOLIDALI - ESCLUSIONE - OBBLIGAZIONE IN GENERE - SOLIDARIETA - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO).*
Stato
decisa il 1968-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337156-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) LITISCONSORZIO NECESSARIO - OBBLIGAZIONI SOLIDALI - ESCLUSIONE - OBBLIGAZIONE IN GENERE - SOLIDARIETA - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO).*

La norma dell'art.102 cod.proc.civ. - secondo cui si ha litisconsorzio necessario quando la decisione non puo pronunciarsi che in confronto di tutte le parti - comporta per la sua applicabilita che sia stato dedotto in giudizio un rapporto giuridico plurisoggettivo concettualmente unico e indivisibile, per modo che la sentenza, in tanto potra ritenersi utilmente data, in quanto venga pronunciata nei confronti di tutti i soggetti, attivi e passivi, del rapporto medesimo. L'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto una medesima prestazione non determina la Costituzione di un rapporto unico e inscindibile tra creditori e debitori solidali e non da luogo a litisconsorzio necessario, ben potendo il creditore rivolgersi anche ad uno solo o ad alcuni dei suoi debitori, onde ottenere l'adempimento dell'intera prestazione, che, una volta soddisfatta, produce effetti liberatori per tutti i coobbligati, salvo il regolamento dei loro rapporti interni. (conforme alle sent. N.1097-68, massima n.332558' 666-67, massima n. 326666' 1010-67, massima n.327314' n.2476-67, massima n.329774).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)