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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 24 del 1970

Decisione
decisa il 1970-02-11, depositata il 1970-02-18
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:24
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 4870

  • Assistenza e previdenza
  • Pensioni
  • Anzianità e invalidità
  • Divieto di cumulo con la retribuzione percepita dal pensionato che svolga attività lavorativa
  • D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, artt. 20, 21, 23
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Vedi: Sent. 155/69.

Norme impugnate

  • art. 23 d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488
  • art. 21 d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488
  • art. 20 d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 20, 21 e 23 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 28 maggio 1969 dal tribunale di Salerno nel procedimento civile vertente tra Barba Michele, l'INPS e la società italiana per condotte d'acqua, iscritta al n. 323 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella' Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 243 del 24 settembre 1969; 2) ordinanza emessa l'11 luglio 1969 dal tribunale di Macerata nel procedimento civile vertente tra Giusepponi Luigi e l'INPS, iscritta al n. 359 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969; 3) ordinanza emessa l'11 luglio 1969 dal tribunale di Udine nel procedimento civile vertente tra Sicoli Armando e Bella Mario contro la Banca del Friuli, iscritta al n. 381 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969. Udito nella camera di consiglio dei 10 febbraio 1970 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.
punto 1
Ritenuto in fatto che le ordinanze in epigrafe sollevano la questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, 21 e 23 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 primo comma, 36 e 38 secondo comma, della Costituzione, in quanto vietano il cumulo fra la retribuzione del lavoratore e le pensioni di invalidità o di anzianità a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; che i vari giudizi possono essere riuniti, trattandosi della stessa questione; che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.
punto 2
Considerato che con la sentenza n. 155 dell'11 dicembre 1969, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 15, lett. b) e c), della legge 18 marzo 1968, n. 238, e dell'art. 20, primo comma lett. c) e secondo comma, del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1968, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della Costituzione, nella parte in cui vietano il cumulo della retribuzione del lavoratore con la pensione di invalidità o con quella di anzianità a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; che le sopraindicate ordinanze ripropongono la stessa questione, senza peraltro prospettare profili nuovi o comunque tali da indurre la Corte a modificare la decisione precedentemente adottata.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, 21 e 23 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della Costituzione dalle ordinanze indicate in epigrafe dei tribunali di Salerno, di Macerata e di Udine. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE - CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO - MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze