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Sez. L - , Ordinanza n. 2019 del 26/01/2018 (Rv. 647265 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi ex art. 8, comma 9, della l. n. 407 del 1990 - Presupposti - Iscrizione nelle liste di cui al d.m. n. 1557 del 1991- Necessità - Attività lavorativa irregolare - Esclusione del beneficio - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647265-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Ai fini della fruizione del beneficio della riduzione dei contributi di cui all'art 8, comma 9, della l. n. 407 del 1990, è necessario che il datore di lavoro abbia assunto i lavoratori nel rispetto della norma su richiamata, difettando, in contrario, lo stato di disoccupazione, che deve essere non solo reale, ma anche certificato dalla iscrizione nella lista speciale regionale disciplinata dall'art. 2 del d.m. n. 1557 del 1991, che conferisce certezza in ordine alla permanenza di tale stato per il tempo richiesto dalla norma; ne consegue che tale beneficio deve escludersi nel caso in cui il lavoratore assunto abbia prestato attività lavorativa, anche se irregolare, nei ventiquattro mesi precedenti.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 407 art. 8 com. 9, DM min. LSO 22/03/1991 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)