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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 362 del 1995

Decisione
decisa il 1995-07-13, depositata il 1995-07-24
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:362
Massime
4

Massime (4)

Massima n. 22299

  • Sanità pubblica
  • Enti ospedalieri
  • Obbligo degli stessi, introdotto con decreto delegato, di stipulare, in favore dei propri dipendenti, un'assicurazione contro infortuni e malattie per causa di servizio, in aggiunta, secondo l'interpretazione della cassazione, all'assicurazione sociale di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965
  • Questione di legittimità costituzionale per eccesso di delega e violazione del principio di eguaglianza
  • Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, opposta per il mancato esame, da parte del giudice rimettente, nella vertenza, per inadempimento del suddetto obbligo assicurativo, tra gli eredi di un medico e l'amministrazione ospedaliera, per cui è sorto l'incidente di costituzionalità, della contestata effettiva dipendenza da causa di servizio del decesso del primo
  • Reiezione.
Leggi la massima
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso, per eccesso di delega e violazione del principio di eguaglianza, nei confronti della disposizione dell'art. 30, d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, che fa obbligo agli enti ospedalieri di stipulare a favore dei dipendenti un'assicurazione contro infortuni e malattie per causa di servizio, in aggiunta - secondo l'interpretazione della Cassazione - all'assicurazione sociale obbligatoria di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, va respinta l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza opposta dalla difesa dell'amministrazione ospedaliera convenuta per avere l'autorità rimettente omesso di esaminare, nel giudizio 'a quo' - vertente sulla richiesta di risarcimento di danni per la mancata stipula dell'assicurazione - la contestazione della stessa in ordine alla effettiva dipendenza da causa di servizio del decesso del medico ospedaliero per cui la questione era sorta. Anche se il giudice rimettente, pronunciandosi sul punto, avesse escluso che il medico ospedaliero fosse morto per causa di servizio, la sentenza della Corte sulla sollevata 'quaestio legitimitatis' - sia se dovesse accoglierla, sia se dovesse respingerla - influirebbe comunque sulla 'ratio decidendi' del processo di provenienza. - Cfr. S. nn. 136/1992, 97/1987, 3/1983 e O. n. 409/1991. red.: S.P.

Norme impugnate

  • art. 30 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130

Parametri

Massima n. 22308

  • Delegazione legislativa
  • Oggetto della delega
  • Poteri del legislatore delegato
  • Margini di discrezionalità, più o meno ampi a seconda dei casi, circa gli aspetti della materia da disciplinare
  • Necessità.
Leggi la massima
La delega legislativa di cui all'art. 76 Cost. non elimina ogni discrezionalità del legislatore delegato, né esclude la sua facoltà di valutare le specifiche situazioni da disciplinare, nella fisiologica attività di "riempimento" che lega i due livelli normativi. A maggior ragione ciò si verifica quando la delega abbia una struttura c.d. "a maglie larghe". - Cfr. S. nn. 237/1993, 355/1993, 4/1992, 21/1988, 141/1993, 250/1991 e 259/1991. red.: S.P.

Parametri

Massima n. 22311

  • Sanità pubblica
  • Enti ospedalieri
  • Obbligo degli stessi, introdotto con decreto delegato, di stipulare, in favore dei propri dipendenti, un'assicurazione contro infortuni e malattie per causa di servizio, in aggiunta, secondo l'interpretazione della cassazione, all'assicurazione sociale di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965
  • Denunciata violazione dei "principi del pubblico impiego", posti dalla legge di delega come limiti alla discrezionalità del legislatore delegato
  • Esclusione
  • Inesistenza, tra tali principi, di un divieto di cumulo, in materia, tra assicurazione sociale e assicurazione privata
  • Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
Nel porre a carico degli enti ospedalieri l'obbligo di stipulare, a proprie spese, a favore dei propri dipendenti, un'assicurazione contro infortuni e malattie a causa di servizio, in aggiunta - secondo l'interpretazione della Cassazione - all'assicurazione sociale obbligatoria di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, l'art. 30 del d.P.R. n. 130 del 1969 non viola i limiti della delega legislativa conferita con l'art. 42, numero 2, della legge n. 132 del 1968. Tale articolo, infatti, esprime una generica direttiva di allineamento della disciplina sullo stato giuridico dei dipendenti ospedalieri, senza puntualizzazioni e criteri di dettaglio, ai "principi del pubblico impiego", tra i quali certo non può essere annoverato un obbligo di assicurazione aggiuntiva identico a quello introdotto per i dipendenti ospedalieri, ma neppure un divieto di cumulo fra assicurazione sociale ed assicurazione privata (infortuni e malattia) con cui la norma delegata si ponga in contraddizione. A parte, poi, che comunque anche nel pubblico impiego la previsione di un obbligo di assicurazione complementare a carico della pubblica amministrazione - anche se non avente carattere di principio - non soltanto ricorre in talune situazioni particolari (cfr. leggi n. 836 del 1973 e 417 del 1978, con riguardo ai dipendenti in missione che utilizzino aerei di linea, e leggi n. 93 del 1958 e n. 818 del 1980, con riguardo a soggetti esposti a radiazioni ionizzanti), ma è anche presupposta, e con portata più generale, dalle norme di esecuzione dello statuto degli impiegati civili dello Stato dettate con l'art. 50, d.P.R. n. 687 del 1957, in ordine alla liquidazione dell'equo indennizzo. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 42, numero 2, legge 12 febbraio 1968, n. 132 - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130). - V. la precedente massima B. red.: S.P.

Norme impugnate

  • art. 30 d.P.R. 27 marzo 1968, n. 130

Parametri

Massima n. 22314

  • Sanità pubblica
  • Enti ospedalieri
  • Obbligo degli stessi di stipulare in favore dei propri dipendenti un'assicurazione contro infortuni e malattie per cause di servizio, in aggiunta, secondo l'interpretazione della cassazione, all'assicurazione sociale di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965
  • Denunciata ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla generalità dei dipendenti pubblici, per i quali un tale obbligo non è previsto
  • Esclusione
  • Fondamento razionale della norma nella "specialità" e nei maggiori rischi del lavoro ospedaliero
  • Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
Nello stabilire l'obbligo degli enti ospedalieri di stipulare, a proprie spese, per i propri dipendenti un'assicurazione contro infortuni e malattie, in aggiunta - secondo l'interpretazione della Cassazione - all'assicurazione sociale obbligatoria di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, l'art. 30 del d.P.R. n. 130 del 1969, non dà luogo ad una disparità di trattamento rispetto alla generalità dei dipendenti pubblici - per i quali un analogo obbligo non è previsto - che possa riconoscersi lesiva del principio di eguaglianza. La "specialità" del rapporto di lavoro ospedaliero - che innegabilmente espone gli operatori del settore a un maggior pericolo di contrarre malattie o di subire infortuni - giustifica infatti il trattamento assicurativo più favorevole ad essi riservato, in stretta ed esclusiva correlazione, comunque, ad eventi dipendenti da causa di servizio. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130). red.: S.P.

Norme impugnate

  • art. 30 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1994 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti dalla U.S.L. n. 8 di Ribera contro Veneziano Domenica ed altri e da Veneziano Domenica ed altri contro la U.S.L. n. 8 di Ribera, iscritta al n. 618 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di costituzione di Veneziano Domenica ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore Renato Granata; Uditi l'avv.to Carlo Mezzanotte per Veneziano Domenica ed altri, e l'avvocato dello Stato Antonio Freni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

punto 1
In un giudizio civile promosso dagli eredi di un medico ospedaliero per ottenere il risarcimento del danno corrispondente all'importo del premio assicurativo che essi avrebbero dovuto percepire qualora l'ente ospedaliero non avesse omesso di stipulare, a favore del dipendente, la polizza per malattia od infortuni a causa di servizio, di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 130 del 1969, la Corte di Cassazione - adita in sede di impugnazione avverso la sentenza di appello che aveva accolto la domanda - ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 76 e 3 della Costituzione, ed ha per ciò sollevato, con ordinanza dell'11 marzo 1994, questione incidentale dell'art. 30 del d.P.R. cit., nella parte in cui detta norma (nell'interpretazione datane dalla stessa Corte) obbliga gli enti ospedalieri a stipulare in favore dei propri dipendenti un'assicurazione, contro infortuni e malattie contratti in servizio e per cause di servizio, ulteriore e distinta rispetto all'assicurazione sociale obbligatoria, di analogo contenuto, di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965. Secondo il giudice a quo, la previsione di un siffatto cumulo di assicurazione privata e sociale sarebbe infatti estranea alla disciplina del rapporto di impiego degli altri pubblici dipendenti ed in ciò si radicherebbe l'eccesso di delega, che motiva l'ipotesi di violazione dell'art. 76 Cost., poiché proprio ai principi generali di quella disciplina il Governo avrebbe dovuto viceversa uniformare la regolamentazione del rapporto d'impiego del personale sanitario, secondo le direttive fissate nell'art. 42 numero 2 della legge n. 132 del 1968. Parallelamente, il trattamento ingiustificatamente più favorevole, così riservato ai dipendenti ospedalieri, indurrebbe a ritenere, per tale profilo, violato anche il precetto della eguaglianza.
punto 2
Nel giudizio innanzi alla Corte si sono costituite le parti private, per sostenere l'inammissibilità o in subordine l'infondatezza della questione di legittimità. È intervenuto altresì il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato. La quale ha a sua volta eccepito: in linea preliminare, l'inammissibilità della impugnativa, per non avere la Corte di cassazione esaminato la contestazione (a suo avviso) "pregiudiziale" della convenuta (in ordine alla effettiva dipendenza del decesso da causa di servizio) che - ove accolta - avrebbe reso irrilevante la questione in oggetto; nel merito, la non fondatezza della questione.

Considerato in diritto

punto 1
La Corte è chiamata a decidere se l'art. 30 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri) - interpretato nel senso che l'ivi previsto obbligo delle amministrazioni ospedaliere di assicurare "adeguatamente a loro spese" il personale dipendente contro il rischio di infortuni e malattie professionali riguarda un trattamento assicurativo ulteriore e distinto rispetto a quello derivante, per le medesime amministrazioni, dalla normativa generale di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965 - violi l'art. 76, perché tra "i principi che regolano il rapporto di pubblico impiego", cui il legislatore delegato era tenuto ad uniformarsi ( ex art. 42 numero 2 della legge n. 132 del 1968) "non esiste (quello de) il cumulo obbligatorio fra l'assicurazione sociale e quella privata"; e l'art. 3 della Costituzione "per la disparità di trattamento che si determina fra lo stato giuridico dei dipendenti ospedalieri, che fruiscono del vantaggio connesso al cumulo delle assicurazioni, rispetto a quello di altre categorie di pubblici impiegati per i quali tale cumulo non è previsto".
punto 2
La questione così prospettata, contrariamente a quanto eccepito dall'Avvocatura, è rilevante, perché - ove pure fosse fondato il motivo di ricorso con cui l'amministrazione ospedaliera nega la dipendenza della morte del de cuius da causa di servizio - la cassazione della sentenza di appello in ragione dell'accoglimento di tale censura, che presuppone la legittimità costituzionale della norma in questione e solo critica l'applicazione fattane, avrebbe portata ad effetti innegabilmente diversi da quelli, per applicazione di norma costituzionalmente illegittima, quali invece conseguirebbero all'eventuale accoglimento della quaestio legitimitatis proposta (cfr. sentenze n. 136 del 1992; n. 97 del 1987; n. 3 del 1983; ordinanza n. 409 del 1991).
punto 3
L'impugnativa è peraltro infondata.
punto 3.1
La norma denunciata - nell'interpretazione motivatamente datane dalla Corte di cassazione rimettente - non si pone infatti in contrasto con alcuno dei parametri invocati. Non ricorre in primo luogo l'ipotizzata violazione dell'art. 76 Cost., poiché - pacifico essendo, nella prospettazione dello stesso giudice a quo, che non è sancito, per il pubblico impiego, un divieto di cumulo fra assicurazione sociale ed assicurazione privata (infortuni e malattia), con cui la norma delegata si sia posta in contraddizione - certamente non vale poi a concretare il lamentato eccesso di delega il fatto che non esista nella disciplina del pubblico impiego, cui il Governo era tenuto ad uniformarsi ai sensi della norma di delega sub art. 42 numero 2 della legge n. 132 del 1968, un obbligo di assicurazione aggiuntiva, identico a quello introdotto per i dipendenti ospedalieri. La delega legislativa, di cui al citato art. 76 della Costituzione, non elimina infatti ogni discrezionalità del legislatore delegato, né esclude - come a torto, quindi, si presuppone nell'ordinanza di rinvio - la sua facoltà di valutare le specifiche situazioni da disciplinare, nella fisiologica attività di "riempimento" che lega i due livelli normativi (cfr. sentenze n. 237 e 355 del 1993; n. 4 del 1992; n. 21 del 1988). A maggior ragione quando la delega abbia una struttura "a maglie larghe": come è, nella specie, per quella conferita con il citato art. 42 numero 2 della legge n. 132 del 1968, che esprime una generica direttiva di allineamento della disciplina sullo stato giuridico dei dipendenti ospedalieri ai "principi del pubblico impiego", senza ulteriori puntualizzazioni e criteri di dettaglio (cfr. anche sentenze n. 141 del 1993; nn. 250 e 259 del 1991). E ciò a prescindere dalla considerazione che comunque anche nel pubblico impiego la previsione di un obbligo di assicurazione complementare a carico della pubblica amministrazione - ancorché non avente, come già detto, carattere di principio - non soltanto ricorre in talune situazioni particolari (cfr. leggi 18 dicembre 1973, n. 836 e 26 luglio 1978, n. 417, con riguardo ai dipendenti in missione che utilizzino aerei di linea; legge 20 febbraio 1958, n. 93 e d.P.R. n. 810 del 1980, con riguardo a soggetti esposti a radiazioni ionizzanti) ma è anche presupposta, e con portata più generale, dalle norme di esecuzione dello statuto degli impiegati civili dello Stato dettate con il d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, il cui art. 50 disciplina la liquidazione dell'equo indennizzo in ipotesi di concorrenza di questo con altra "assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione"; equo indennizzo che peraltro, al pari dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, può incontrare limiti e condizioni di applicabilità più rigorosi di quelli che, in tesi, possono essere stabiliti nell'adempimento, da parte della amministrazione ospedaliera, dell'obbligo di assicurare "adeguatamente" il proprio personale.
punto 3.2
Resta esclusa pure la violazione del precetto dell'eguaglianza, poiché proprio la "specialità" del rapporto di lavoro ospedaliero tenuta presente dal legislatore delegato - e che innegabilmente espone gli operatori del settore al pericolo di contrarre malattie o di subire infortuni a causa di servizio molto più intensamente di quanto ad analogo pericolo sia esposta la generalità degli altri pubblici impiegati - giustifica il trattamento assicurativo più favorevole ai primi riservato, in stretta ed esclusiva correlazione, comunque, ad eventi dipendenti da causa di servizio.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995. Il cancelliere: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze