Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22880 del 09/11/2016 (Rv. 642673 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Opposizione allo stato passivo - Inammissibilità - Qualificazione della domanda come insinuazione tardiva - Ammissibilità - Fondamento
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE
Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, l'opposizione allo stato passivo, ove inammissibile come tale, dev'essere qualificata, in ossequio ai principi generali di conservazione degli atti giuridici e di economia dei mezzi processuali, come domanda di insinuazione tardiva, ove della stessa abbia tutti i requisiti di ammissibilità.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 208, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)