Sez. 4, Sentenza n. 2002 del 23/06/1969 Ud. (dep. 30/08/1969) Rv. 112815 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -DOMICILIO ELETTO - VALIDITA PER OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO -APPELLO - MERA INDICAZIONE DEL DOMICILIO REALE DOPO LA ELEZIONE DI DOMICILIO - IRRILEVANZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -DOMICILIO ELETTO - VALIDITA PER OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO -APPELLO - MERA INDICAZIONE DEL DOMICILIO REALE DOPO LA ELEZIONE DI DOMICILIO - IRRILEVANZA.*
La elezione di domicilio e valida per ogni stato e grado del procedimento e spiega i suoi effetti sino a quando non venga effettuata una inequivoca revoca. Ne consegue che, allorquando l'imputato che abbia eletto un domicilio nel corso del giudizio di primo grado, indichi nella dichiarazione di appello il suo domicilio reale senza alcuna particolare specificazione, deve ritenersi sempre valida, ai fini delle notificazioni, la elezione di domicilio in quanto l'indicazione del domicilio reale non comporta alcuna revoca ne espressa ne tacita, ma ha l'unica funzione di una migliore identificazione dell'impugnante. (Conf 103266, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 172
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)