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Sez. L, Sentenza n. 6166 del 20/06/1998 (Rv. 516635 - 01)

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI | Regolamento del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato - Natura di atto amministrativo - Sottoposizione al sindacato incidentale di legittimitĂ  del giudice di merito - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516635-01

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI

Il regolamento del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in quanto atto amministrativo, non si sottrae al sindacato incidentale di legittimità da parte del giudice di merito ai sensi degli art. 4 e 5 legge n. 2248 all. E del 1865, posto che il potere di autorganizzazione spettante all'Istituto datore di lavoro, in base al quale il suddetto regolamento viene emanato, non può essere esercitato secondo mero arbitrio, con esclusione di ogni controllo giudiziario in ordine ad eventuali eccessi.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2288 all. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)