Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 181 del 1971
Massime (2)
Massima n. 5778
- Conflitto di attribuzione tra stato e regione
- Regione siciliana
- Costituzione dei comitati provinciali dell'i.n.p.s. in base all'art. 34 del d.lg. 30 aprile 1970, n. 639 e non anche in applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138
- Questione di legittimità dell'art. 34 sollevata di ufficio dalla corte in riferimento agli artt. 17, lett. f, e 20 dello statuto
- Rilevanza e non manifesta infondatezza
- Sussistenza
- Sospensione del giudizio relativo al conflitto.
Leggi la massima
Non è manifestamente infondata, ed è rilevante per la decisione del conflitto di attribuzione validamente promosso dalla Regione siciliana, e può quindi essere sollevata dalla Corte costituzionale, davanti a se stessa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del D.lg. 30 aprile 1970 n. 639, in riferimento agli artt. 17, lett. f e 20 dello Statuto della Regione siciliana e all'art. 4 delle Norme di attuazione approvate con D.P.R. 25 giugno 1952 n. 1138, nella parte in cui non è prevista la rappresentazione della Regione nei comitati provinciali dell'I.N.P.S..
Norme impugnate
- art. 34 d.lgs. 30 aprile 1970, n. 639
Parametri
- art. 20 r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (statuto regione Sicilia)
- art. 17, lett. f) r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (statuto regione Sicilia)
- art. 4 d.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138
Massima n. 5779
- Conflitto di attribuzione tra stato e regione
- Regione siciliana
- Decreti di costituzione dei comitati provinciali dell'INPS
- Impugnazione come atti autonomi e lesivi della competenza regionale
- Valida proposizione del conflitto.
Leggi la massima
Il giudizio per conflitto di attribuzione è stato validamente proposto dalla Regione siciliana perché i decreti con i quali i direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di alcune provincie della Sicilia hanno costituito i Comitati provinciali dell'INPS sono stati impugnati come atti autonomi e lesivi della competenza regionale, in quanto non hanno dato applicazione dell'art. 4 delle Norme di attuazione approvate con D.P.R 25 giugno 1952 n. 1138, violando così gli artt. 17, lett. f. e 20 dello Statuto.
Norme impugnate
- art. 4 d.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138
Parametri
- art. 17, lett. f) r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (statuto regione Sicilia)
- art. 20 r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (statuto regione Sicilia)
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato il 19 febbraio 1971, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n.3 del registro ricorsi 1971, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei decreti rispettivamente in data 18, 24, 28, 30 novembre, 3 e 20 dicembre 1970, con i quali i Direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Siracusa e Ragusa hanno costituito i Comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previsti dall'art. 34 del decreto legislativo 30 aprile 1970, n. 639.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1971 il Giudice relatore Giuseppe Chiarelli;
uditi gli avvocati Salvatore Villari e Antonino Sansone, per la Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 1
Ritenuto che, con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 19 febbraio 1971, il Presidente della Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione in riferimento ai decreti rispettivamente in data 18, 24, 28, 30 novembre, 3 e 20 dicembre 1970, con i quali i Direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Siracusa e Ragusa hanno costituito i Comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previsti dall'art. 34 del decreto legislativo 30 aprile 1970, n. 639;
che col ricorso si chiede che sia accertato in via preliminare, quale mezzo al fine, che gli artt. 33, 34 e 35 del predetto decreto legislativo sono viziati da illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 17, lett. f, e 20 dello Statuto regionale e degli artt. 1, 2 e 4 delle Norme di attuazione, approvate con decreto presidenziale 25 giugno 1952, n. 1138, e che, comunque, sia dichiarato che spetta alla Regione siciliana, in base alle predette norme, il diritto a che suoi rappresentanti siano chiamati a far parte dei predetti Comitati provinciali dell'I.N.P.S. e siano conseguentemente annullati i decreti sopra indicati;
che il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in giudizio, con atto notificato al Presidente della Regione l'11 marzo 1971, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, perché con esso si sarebbe prospettato un conflitto meramente virtuale, in quanto con la lamentata omissione, nei decreti impugnati, della nomina dei rappresentanti della Regione non si sarebbe concretata una invasione di competenza regionale, e inoltre perché i decreti stessi sarebbero attuativi dell'art. 34 del citato decreto legislativo n. 639 del 1970, non impugnato a suo tempo;
che nel merito la difesa del Presidente del Consiglio ha sostenuto che l'invocata disposizione dell'art. 4 delle Norme di attuazione sarebbe attualmente inoperante, non essendo state ancora emanate le norme integrative previste dal secondo comma del medesimo art. 4;
che nella discussione orale le due difese hanno insistito nelle rispettive tesi.
punto 2
Considerato che il giudizio per conflitto di attribuzione è stato validamente proposto perché i decreti di cui trattasi sono stati impugnati come atti autonomi e lesivi della competenza della Regione, in quanto, con l'uniformarsi, nel costituire i Comitati provinciali dell'I.N.P.S., esclusivamente all'art. 34 del decreto legislativo citato, non hanno dato applicazione all'art. 4 del decreto presidenziale n. 1138 del 1952, violando cosi gli artt. 17, lett. f, e 20 dello Statuto, di cui il detto art. 4 è norma di attuazione;
che, ai fini della decisione del conflitto, si presenta come preliminare e strumentale la risoluzione della questione se l'art. 34 del decreto legislativo n. 639 del 1970 non abbia violato le predette norme statutarie e di attuazione col non prevedere la rappresentanza della Regione siciliana nei Comitati destinati a operare nella Regione medesima;
che tale questione è pertanto rilevante nel presente giudizio, e non è manifestamente infondato il dubbio che nella partecipazione della Regione al procedimento di nomina dei componenti gli organi locali degli Istituti di previdenza e nella partecipazione alla loro attività mediante la rappresentanza prevista dall'art. 4 delle norme di attuazione possa ravvisarsi, in relazione ai detti Comitati, il modo di esercizio della competenza in materia di legislazione sociale, attribuita alla Regione dagli artt. 17, lett. f, e 20 dello Statuto;
che ricorrono pertanto gli estremi perché la Corte, riservata ogni pronuncia sul merito del ricorso, sollevi davanti a se stessa la questione di legittimità costituzionale, ai sensi degli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dispone la trattazione innanzi a se stessa della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 30 aprile 1970, n. 639, in riferimento agli artt. 17, lett. f, e 20 dello Statuto per la Regione siciliana e all'art. 4 delle norme di attuazione (d.P.R. 26 giugno 1952, n. 1138), nella parte in cui non è prevista la rappresentanza della Regione nei Comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
2) ordina il rinvio del presente giudizio perché esso possa essere trattato congiuntamente alla questione di legittimità costituzionale di cui al numero precedente;
3) ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Regione siciliana e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
4) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
5) assegna alle parti il termine di venti giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica per il deposito delle deduzioni sulla questione di legittimità costituzionale di cui al numero 1.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971.
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
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