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Codice Penale

Testo in vigore al

Art. 637 Ingresso abusivo nel fondo altrui

1. Chiunque senza necessita' entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire mille.796

Art. 638 Uccisione o danneggiamento di animali altrui

1. Chiunque senza necessita' uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire tremila.

2. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

3. Non e' punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.796

Art. 639 Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire mille.7

Art. 639-bis Casi di esclusione della perseguibilita' a querela

1. Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.

Capo II. Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

Art. 640 Truffa

1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.

2. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire tremila a quindicimila:

  1. 1° se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

  2. 2° se il fatto e' commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorita'.

3. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art. 641 Insolvenza fraudolenta

1. Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla e' punito, a querela della persona offesa, qualora la obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire cinquemila.

2. L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.

Art. 642 Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona

1. Chiunque, al fine di conseguire per se' o per altri il prezzo di un'assicurazione contro infortuni, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprieta' e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine predetto, cagiona a se' stesso una lesione personale, o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta dall'infortunio.

3. Se il colpevole consegue l'intento, la pena e' aumentata.

4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il fatto e' commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua industria nel territorio dello Stato; ma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

Art. 643 Circonvenzione di persone incapaci

1. Chiunque, per procurare a se' o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermita' o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire duemila a ventimila.

Art. 644 Usura

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se' o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurarii, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a ventimila.

2. Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto preveduto dalla disposizione precedente, procura ad una persona in stato di bisogno una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

Art. 645 Frode in emigrazione

1. Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per se' o per altri, denaro o altra utilita', come compenso per farlo emigrare, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a diecimila.

2. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso a danno di due o piu' persone.

Art. 646 Appropriazione indebita

1. Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.

2. Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e' aumentata.

3. Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11° dell'articolo 61.

Art. 647 Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito

1. E' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a tremila:

  1. 1° chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprieta' di cose trovate;

  2. 2° chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;

  3. 3° chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.

2. Nei casi preveduti dai numeri 1° e 3°, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si e' appropriata, la pena e' della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire tremila.

Art. 648 Ricettazione

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.

2. La pena e' della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire cinquecentomila, se il fatto e' di particolare tenuita'.

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non e' imputabile o non e' punibile.

Art. 648-bis Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire un milione a venti milioni.

2. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Capo III. Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 649 Non punibilita' e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti

1. Non e' punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

  1. 1° del coniuge non legalmente separato;

  2. 2° di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;

  3. 3° di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

2. I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.

3. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

Libro terzo. Delle contravvenzioni in particolare

Titolo primo. Delle contravvenzioni di polizia

Capo I. Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza

Sezione I. Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillita' pubblica

§ 1. Delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose

Art. 650 Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorita'

1. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorita' per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 651 Rifiuto d'indicazioni sulla propria identita' personale

1. Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identita' personale, sul proprio stato, o su altre qualita' personali, e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 652 Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto

1. Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

2. Se il colpevole da' informazioni o indicazioni mendaci, e' punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire trecento a seimila.

Art. 653 Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati

1. Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati e' punito con l'arresto fino a un anno.

Art. 654 Grida e manifestazioni sediziose

1. Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3° dell'articolo 266 ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a un anno.

Art. 655 Radunata sediziosa

1. Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o piu' persone e' punito, per il solo fatto della partecipazione, con l'arresto fino a un anno.

2. Se chi fa parte della radunata e' armato, la pena e' dell'arresto non inferiore a sei mesi.

3. Non e' punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorita', o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata.