Sez. L, Sentenza n. 2333 del 21/03/1990 (Rv. 466096 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - CORRESPONSIONE RITARDATA - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO IN RELAZIONE A SOMME DI NON RILEVANTE IMPORTO - PRESUNZIONE "EX LEGE" DI DESTINAZIONE DI DETTE SOMME AI BISOGNI DI VITA - CONSEGUENZE - DANNO DA SVALUTAZIONE - ACCERTAMENTO "IN RE IPSA" - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - CORRESPONSIONE RITARDATA - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO IN RELAZIONE A SOMME DI NON RILEVANTE IMPORTO - PRESUNZIONE "EX LEGE" DI DESTINAZIONE DI DETTE SOMME AI BISOGNI DI VITA - CONSEGUENZE - DANNO DA SVALUTAZIONE - ACCERTAMENTO "IN RE IPSA" - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Ai fini del risarcimento del maggior danno, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., per la ritardata corresponsione dell'indennità premio di servizio, ove si tratti di somme di non rilevante importo, va riconosciuta - in coerenza con la decisione della Corte costituzionale n. 408 del 1988 (concernente la dichiarazione d'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1224 cod. civ. in riferimento all'art. 3 cost.) - una presunzione ex lege di destinazione di esse ai bisogni di vita della persona, per cui il danno da svalutazione è in re ipsa (con conseguente esonero del creditore da una specifica dimostrazione) ed il suo ammontare va determinato dal giudice in considerazione delle concrete situazioni sottoposte al suo esame. (V 3004/86, mass n 446011).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 2 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)