Sez. 5, Sentenza n. 3881 del 09/02/1982 Ud. (dep. 15/04/1982) Rv. 153215 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - CONCORSO CON ALTRI BENEFICI O CON ALTRE CAUSE DI PROSCIOGLIMENTO SOPRAVVENUTA PERSEGUIBILITÀ A QUERELA - INTERPELLO DELLA PERSONA OFFESA PER L'EVENTUALE ESERCIZIO DEL RELATIVO DIRITTO - ESCLUSIONE - IMMEDIATA DECLARATORIA DELL'AMNISTIA - OBBLIGATORIETÀ.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - CONCORSO CON ALTRI BENEFICI O CON ALTRE CAUSE DI PROSCIOGLIMENTO SOPRAVVENUTA PERSEGUIBILITÀ A QUERELA - INTERPELLO DELLA PERSONA OFFESA PER L'EVENTUALE ESERCIZIO DEL RELATIVO DIRITTO - ESCLUSIONE - IMMEDIATA DECLARATORIA DELL'AMNISTIA - OBBLIGATORIETÀ.*
In pendenza di procedimento penale concernente un reato divenuto perseguibile a querela per effetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora sia applicabile l'amnistia, non può farsi luogo all'informativa di cui all'art. 99, capoverso, legge citata, ma deve dichiararsi l'avvenuta Estinzione del reato per amnistia. Non essendo infatti ancora operante, la causa di improcedibilità per Mancanza di querela non può prevalere sulla causa estintiva del reato, la quale, a norma dell'art. 152, primo comma, cod. proc. pen., va immediatamente dichiarata. (Conf. S.U. 17 aprile 1982, corapi; Cass. 3 febbraio 1982, bertoli).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)