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Sez. L, Sentenza n. 5279 del 06/06/1996 (Rv. 498001 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Criteri - Censurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1996-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498001-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

In sede di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti in tema di distinzione del rapporto di lavoro subordinato (rispetto a quello di lavoro autonomo), mentre costituisce accertamento di fatto - incensurabile in tale sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)