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Sez. U, Sentenza n. 312 del 21/01/1977 (Rv. 383853 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - PROPONIBILITA DELLA RELATIVA DOMANDA IN SEDE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383853-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - PROPONIBILITA DELLA RELATIVA DOMANDA IN SEDE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*

La domanda di risarcimento dei danni per responsabilita processuale aggravata (art 96 cod proc civ) non e proponibile in Sede di regolamento preventivo di giurisdizione, perche questo non integra un giudizio d'impugnazione, ma una fase parentetica del giudizio di merito, nella quale non e configurabile una valutazione distinta ed autonoma degli estremi di detta responsabilita. (Conf 1846/76, mass n 380637; (Conf 1247/73, mass n 363821).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)