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Sez. 1, Sentenza n. 6278 del 14/03/1990 Ud. (dep. 30/04/1990) Rv. 184199 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - DEPOSITO DEGLI ATTI - ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - DIFESA E DIFENSORI - AVVISO DI DEPOSITO DEGLI ATTI NOTIFICATI AD UNO SOLO DEI DUE DIFENSORI DELL'IMPUTATO - NULLITÀ ASSOLUTA - SUSSISTENZA - NULLITÀ COSIDDETTA A REGIME INTERMEDIO - DEDUZIONE DOPO IL COMPIMENTO DELLE FORMALITÀ DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1990-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184199-01

ISTRUZIONE PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - DEPOSITO DEGLI ATTI - ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - DIFESA E DIFENSORI - AVVISO DI DEPOSITO DEGLI ATTI NOTIFICATI AD UNO SOLO DEI DUE DIFENSORI DELL'IMPUTATO - NULLITÀ ASSOLUTA - SUSSISTENZA - NULLITÀ COSIDDETTA A REGIME INTERMEDIO - DEDUZIONE DOPO IL COMPIMENTO DELLE FORMALITÀ DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO - SANATORIA.*

L'omesso avviso di deposito in cancelleria degli Atti e dei documenti del processo, ex art. 372 cod. proc. pen., ad uno dei difensori nominati dall'imputato, dà luogo alla nullità di cui all'art. 185, comma primo n. 3 cod. proc. pen. che si riverbera sull'ordinanza di rinvio a giudizio. Tale nullità è da ricomprendere tra quelle a cosiddetto regime intermedio perché, pur incidendo sul concreto Esercizio del diritto di difesa, non riguarda, tuttavia, l'intervento o l'assistenza dell'imputato al dibattimento, e pertanto resta sanata se non dedotta prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado. (V mass n 179717; (Conf mass n 181868).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 410, Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)