diritto.io

Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni

Testo in vigore al

Art. 11 Della richiesta di autorizzazione

1. La speciale autorizzazione necessaria ai sensi dell'art. 1 della legge per l'esercizio di vivai di piante, stabilimenti orticoli, stabilimenti per la preparazione e selezione di semi e per aziende di vendita di piante, parti di piante e semi deve essere chiesta al prefetto, mediante domanda su carta da bollo, recante le seguenti indicazioni:

  1. 1) nome, cognome e paternita' del proprietario dell'azienda;

  2. 2) nome, cognome e paternita' del conduttore dell'azienda;

  3. 3) luogo ove sorge l'azienda (provincia, comune, localita');

  4. 4) entita' e specie della produzione per la quale si chiede l'autorizzazione;

  5. 5) se i prodotti sono destinati alla vendita all'interno o all'estero;

  6. 6) estensione del terreno adibito a vivaio e semenzaio (nel caso di vivaio o semenzaio o stabilimenti orticoli);

  7. 7) locali, macchinari ed attrezzi di cui dispone l'azienda, quando trattisi di stabilimenti per la preparazione e selezione delle sementi;

  8. 8) nel caso di aziende che commerciano piante, parti di piante e semi, di produzione altrui (oltre alle indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5), la provenienza abituale delle piante, parti di piante e semi commerciati;

  9. 9) provenienza delle marze occorrenti per gli innesti.

2. Le domande per impianti di vivai e di stabilimenti orticoli devono essere presentate non oltre il 31 agosto dell'anno in cui l'azienda intende iniziare il suo funzionamento.

3. Le domande per l'esercizio di stabilimenti di preparazione e selezione di sementi e per la vendita delle piante, parti di piante e semi possono essere inoltrate in qualunque periodo dell'anno.

Art. 12 Della concessione dell'autorizzazione

1. I prefetti, che ricevono le domande di autorizzazione di cui al precedente articolo, devono trasmetterle, per il prescritto parere, al commissario provinciale per le malattie delle piante della rispettiva provincia, entro 10 giorni dalla data di ricevimento.

2. Entro il termine di giorni 15, poi, i commissari per le malattie delle piante, eseguiti i controlli e gli accertamenti necessari, restituiranno al prefetto le domande, con il proprio parere, espresso per iscritto.

3. Il prefetto concede l'autorizzazione su speciale modulo numerato; il provvedimento che concede l'autorizzazione e' pubblicato sul Foglio degli annunzi legali della provincia e sul Bollettino della Cattedra provinciale di agricoltura.

Art. 13 Dei requisiti dei vivai per i prodotti destinati all'esportazione

1. I proprietari, i direttori e i conduttori a qualunque titolo di vivai, nel caso in cui destinino, anche in parte, la produzione alla esportazione fuori del Regno, devono, nella domanda di cui agli articoli precedenti, esplicitamente dichiarare che il loro vivaio possiede anche i requisiti stabiliti dalle vigenti convenzioni internazionali.

Art. 14 Delle ispezioni periodiche

1. Il servizio di ispezione di cui all'art. 2 della legge e' dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste affidato ai direttori dei Regi osservatori per le malattie delle piante, i quali possono esplicarlo sia direttamente, sia a mezzo dei delegati speciali per la difesa delle piante, di cui all'art. 8 del presente regolamento.

2. La distruzione totale o parziale di materiale infetto, nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 2 della legge, dovra' essere eseguita in presenza dell'incaricato della ispezione.

3. In caso di resistenza da parte del proprietario o possessore o consegnatario del materiale infetto da distruggere, chi esegue l'ispezione puo' chiedere l'ausilio della forza pubblica, la quale e' tenuta a prestarlo. Dell'accertamento dell'infezione ritenuta pericolosa e della conseguente distruzione del materiale deve essere redatto verbale firmato dagli intervenuti.

4. In casi di accertamento di infezioni ritenute curabili, chi esegue l'ispezione ha facolta' di imporre metodi curativi adatti, che il titolare dell'azienda ispezionata e' obbligato ad eseguire. Durante il periodo della cura potra' essere, se del caso, ordinata, su proposta del Regio osservatorio e per il tempo da esso ritenuto necessario, la sospensione dell'autorizzazione.

5. I provvedimenti di revoca o di sospensione dell'autorizzazione sono presi dal prefetto non oltre cinque giorni dalla proposta fattane dal Regio osservatorio per le malattie delle piante.

6. Della omissione dell'obbligo della denuncia sancito all'articolo 7 della legge, gli incaricati delle ispezioni redigono verbale, che trasmettono all'autorita' giudiziaria, al Regio osservatorio delle malattie delle piante e al prefetto della Provincia.

Art. 15 Della circolazione all'interno

1. Le prescrizioni di cui all'art. 5 della legge, che riguardano i documenti, certificati, etichette, ecc., si applicano a qualsiasi spedizione o circolazione di piante, parti di piante e semi, sia che esse avvengano su vie ferrate, che per vie di mare, lacuali, fluviali o aeree o su strade ordinarie.

2. Nei documenti richiesti dal citato art. 5 tutte le indicazioni devono essere scritte in inchiostro o a macchina, sempre in modo che siano chiare e facilmente leggibili.

3. Le etichette, di cui debbono essere muniti i colli contenenti piante, parti di piante e semi, dovranno essere in cartoncino resistente di color bianco, delle dimensioni minime di centimetri cinque per centimetri dieci.

4. Nel caso di spedizioni di piante, parti di piante e semi su vie ordinarie, i colli devono essere provvisti delle prescritte etichette ed essere Accompagnati da una dichiarazione (in possesso di chi accompagna la merce) dello speditore, nella quale devono essere riportate le dichiarazioni richieste per le lettere di vettura.

5. I permessi di cui al comma 3 dell'art. 5 della legge possono essere rilasciati, oltreche' dai Regi osservatori per le malattie delle piante e dai commissari provinciali per le malattie delle piante, anche dai delegati speciali di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 16 Della circolazione di semi sospetti o non di inquinamento di cuscuta

1. I colli contenenti semi, che possono essere veicolo di cuscuta, devono portare sull'etichetta prescritta dall'articolo 5 della legge e dall'art. 15 del presente regolamento, oltre la dichiarazione «esenti da cascina» anche la indicazione del certificato dell'analisi eseguita dagli Istituti autorizzati.

2. I semi spediti agli stabilimenti di decuscutazione devono portare scritta sull'etichetta la dichiarazione «destinati alla decuscutazione».

3. Le dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere trascritte anche sulle lettere di vettura, note e fatture che accompagnano la merce e sulla dichiarazione di cui al precedente articolo, in caso di spedizione su strade ordinarie.

4. I semi di scarto, che possono essere veicolo di cuscuta, provenienti dalle operazioni di selezione meccanica e di decuscutazione, non possono essere messi in circolazione ove non siano stati preventivamente trattati in modo da privarli del loro potere germinativo.

5. Tale condizione deve essere dichiarata sui documenti che, a norma delle precedenti disposizioni, debbono accompagnare la merce.

6. I colli contenenti tale merce ed i relativi documenti di accompagno debbono, altresi', portare la indicazione «scarti per alimentazione bestiame».

Art. 17 Dell'uso delle dichiarazioni

1. E' fatto divieto ai proprietari, conduttori, direttori di vivai di piante, di stabilimenti orticoli o di stabilimenti per la preparazione e selezione delle sementi, di coprire, con dichiarazione del nome dell'azienda della quale sono proprietari, conduttori o direttori, le spedizioni di piante, parti di piante e semi, non prodotte nei propri vivai e stabilimenti e non provenienti da vivai o stabilimenti autorizzati.

2. I contravventori saranno puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 2000, secondo le disposizioni del primo comma dell'articolo 34 della legge.

Art. 18 Del commercio ambulante

1. I produttori ed i commercianti, che abbiano ottenuta la autorizzazione di cui all'art. 1 della legge e che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 5, possono vendere la loro merce anche sui pubblici mercati, sia direttamente che a mezzo di terze persone, devono, in ogni caso, accompagnare la merce stessa con la dichiarazione e con i certificati, di cui ai precedenti articoli 15 e 16 e munirla delle prescritte etichette. La merce dovra' essere consegnata agli acquirenti provvista anche di etichetta, che rechi le indicazioni di cui al su indicato articolo 5 della legge.

2. Le piante, parti di piante e semi, offerti in vendita, che vengono riconosciuti infetti, saranno confiscati e distrutti.

Art. 19 Della circolazione delle viti

1. Le spedizioni, comunque effettuate, di viti o parti di viti, anche secche, provviste di radici, da territori dichiarati infetti o sospetti d'infestazione fillosserica e destinate a localita' infette o sospette, che, per raggiungere la loro destinazione, debbano attraversare zone immuni, devono essere accompagnate, oltre che dai documenti di cui al precedente art. 15, da un certificato, rilasciato dal Regio osservatorio per le malattie delle piante, che comprovi l'avvenuta disinfezione, prescritta dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, modificato con l'articolo 1 del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1937-XV, n. 428.

2. Tale certificato non e' prescritto per la circolazione del predetto materiale nell'ambito di territori contermini infetti o sospetti da infestazione di fillossera.

Art. 20 Controllo sulle circolazioni all'interno

1. L'osservanza delle norme relative alla circolazione all'interno del Regno delle piante, parti di piante e semi, e' esercitata dai Regi osservatori per le malattie delle piante, sia direttamente, sia a mezzo dei delegati speciali di cui al precedente articolo 8, coadiuvati dalla Milizia ferroviaria, portuale e stradale e dalla Milizia forestale.

2. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge, gli incaricati del controllo sopra indicati potranno procedere al sequestro e alla distruzione di piante, parti di piante e semi circolanti nell'interno del Regno, sui quali venga accertata una infezione ritenuta pericolosa per la difesa delle piante coltivate.
Delle operazioni di sequestro e di distruzione dovra' essere redatto verbale, che verra' trasmesso all'autorita' giudiziaria.

VIGILANZA SULLA IMPORTAZIONE E SULLA ESPORTAZIONE.

Art. 21 Del servizio di vigilanza

1. Per il servizio di vigilanza nelle stazioni di confine e nei porti, ai sensi dell'art. 9 della legge, vigono le medesime disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 20 del presente regolamento.

2. L'applicazione delle disposizioni relative alla lettera a) dell'art. 9 della legge sara' regolata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 22 Della vigilanza sull'esportazione

1. Sulle norme da adottare, nel caso di controllo sull'esportazione di vegetali, disposte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o richieste da convenzioni internazionali o dai paesi importatori, sara' sentito il parere del Comitato per le malattie delle piante.

2. Il controllo fitosanitario per la esportazione dei vegetali di cui al comma precedente sara' eseguito dai Regi osservatori per le malattie delle Piante, sia direttamente, sia a Mezzo dei delegati speciali per la difesa delle piante, all'uopo autorizzati, coadiuvati dalla Milizia ferroviaria portuale, dalla Regia guardia di finanza e dal Personale della Regia dogana.

Art. 23 Della quarantena

1. Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato per le malattie delle piante, saranno fissate le norme generali per la quarantena da prescriversi, nei casi dubbi, circa la presenza e la natura delle malattie da cui eventualmente siano affette le piante, parti di piante e semi da importare.

MALATTIE DELLE PIANTE - OPERAZIONI DI DIFESA E SUSSIDI.

Art. 24 Delle malattie delle piante

1. S'intendono per malattie delle piante, ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987, quelle determinate da cause inorganiche e quelle derivanti da cause organiche (parassiti vegetali, in essi comprese le piante infestanti, e parassiti animali, fra essi compresi gli animali danneggiatori di qualsiasi specie).

Art. 25 Della esecuzione delle cure obbligatorie

1. Quando sia resa obbligatoria, ai sensi della lettera a) dell'art. 11 della legge, l'applicazione dei rimedi contro le malattie od altri nemici delle piante, compreso il metodo distruttivo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' nominare, di volta in volta, un commissario speciale, con l'incarico di sorvegliare l'andamento delle lotte e di disporre la esecuzione delle operazioni di difesa a carico degli inadempienti o dei ritardatari.

2. Il decreto di nomina del commissario e' reso pubblico affiggendolo all'albo dei comuni nei territori dei quali dovranno applicarsi i rimedi.

Art. 26 Dei commissari speciali e delle loro attribuzioni

1. I commissari speciali previsti dal precedente articolo, possono essere scelti all'infuori del personale, addetto ai sevizi di difesa delle piante, di cui all'art. 22 della legge.

2. Ai commissari speciali che siano estranei all'Amministrazione dello Stato sara' corrisposta una retribuzione da determinarsi, di concerto col Ministero delle finanze, nel decreto che ne conferisce l'incarico, ai sensi dell'art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

3. I commissari speciali incaricati di dirigere e sorvegliare le operazioni di difesa, oltre che dal commissario provinciale per le malattie delle piante, sono assistiti dai Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 11, lett. b), della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, modificato con l'art. 4 del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530.

4. Nelle zone nelle quali non siano stati costituiti tali Consorzi, i commissari speciali saranno assistiti da un rappresentante dell'Associazione sindacale giuridicamente riconosciuta, dei datori di lavoro e da un rappresentante dell'Associazione sindacale giuridicamente riconosciuta dei lavoratori dell'agricoltura, competenti per territorio, e i podesta' dei Comuni interessati alla difesa assumeranno le funzioni di commissari comunali alle dipendenze del commissario speciale, assistiti da un rappresentante per ognuna delle Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute dei datori di lavoro dell'agricoltura e dei lavoratori dell'agricoltura, competenti per territorio.

Art. 27 Della esecuzione pratica delle operazioni di difesa

1. Per la esecuzione delle operazioni di lotta di cui all'art. 25 del presente regolamento, il commissario speciale ha facolta' di assumere la mano d'opera necessaria (capi Squadra ed Operai) o di affidare il compimento delle operazioni disposte agli stessi interessati, siano essi singoli od associati.

2. Analoghe facolta' sono concesse al commissario speciale nei casi previsti dagli articoli 28 e 29 della legge.

Art. 28 Delle spese occorrenti per le cure obbligatorie

1. Le spese per l'applicazione obbligatoria dei rimedi contro le malattie e per l'impiego dei mezzi di lotta, ivi compreso quello per i metodi distruttivi, sono a totale carico degli interessati, salvo il disposto del 3° comma dell'art. 4 e degli articoli 28 e 29 della legge, per i casi in essi previsti.

Art. 29 Delle ripartizioni delle spese anticipate dallo Stato per operazioni di difesa a carico degli inadempienti

1. Per la esecuzione delle operazioni di difesa a carico degli inadempienti o dei ritardatari, di cui all'art. 11 della legge, le spese occorrenti saranno anticipate dallo Stato. La liquidazione di tali spese e' fatta dal commissario speciale di cui ai precedenti articoli, e, vistata dal prefetto, sara' notificata agli interessati per mezzo del podesta'. Contro la relativa quota addebitata, gli interessati possono, entro 15 giorni dalla notificazione, ricorrere al prefetto, il quale provvede definitivamente.

2. Le somme risultanti dalla liquidazione definitiva saranno riscosse dall'esattore comunale, con le norme e colla procedura privilegiata per la riscossione delle imposte dirette, e con lo stesso aggio.

Art. 30 Della ripartizione delle spese anticipate dallo Stato per la esecuzione diretta delle operazioni di lotta

1. Nel caso previsto dall'art. 29 della legge, le quote di competenza degli Enti locali e dei proprietari interessati nella spesa anticipata dallo Stato per l'esecuzione diretta delle operazioni di lotta saranno liquidate e riscosse con le stesse norme di cui al precedente articolo.

2. Per il rimborso di dette spese e' ammessa la rateizzazione.

3. Per ottenere tale rateizzazione gli Enti interessati dovranno farne istanza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, previo accordo col Ministero delle finanze, decidera' in merito.

4. I Consorzi, i Comuni e le Provincie dovranno garantire il regolare pagamento del debito ratizzato mediante delegazioni da rilasciare, per ciascuna annualita', secondo le norme contenute nei successivi articoli.

5. Nei riguardi dei proprietari interessati, il Ministero del l'agricoltura e delle foreste, d'accordo col Ministero delle finanze, stabilira' il numero degli esercizi finanziari nei quali dovra' essere rimborsata la quota di spesa loro spettante per i lavori di difesa.

Art. 31 Delle operazioni di lotta eseguite dai Consorzi

1. La esecuzione delle operazioni di difesa e l'applicazione dei mezzi di lotta che i Consorzi obbligatori e quelli volontari, riconosciuti o non, compiono a norma dell'art. 13 della legge, saranno disciplinate dai Regi osservatori per le malattie delle piante, quando non sia stato disposto diversamente, ai sensi del comma a) dell'art. 11 della legge.