Sez. 2, Sentenza n. 2988 del 04/12/1985 Ud. (dep. 16/04/1986) Rv. 172471 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE - COMPORTAMENTO PROCESSUALE DELL'IMPUTATO - RILEVANZA.*
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE - COMPORTAMENTO PROCESSUALE DELL'IMPUTATO - RILEVANZA.*
Il comportamento processuale dell'imputato (insincerità, dichiarazioni mendaci), nella valutazione compiuta dal giudice di merito al fine di stabilire l'entità del fatto, a norma dell'art. 133 cod. pen., costituisce un sintomo rivelatore della capacità a delinquere del reo e quindi può essere ritenuto elemento determinante nel giudizio di comparazione fra circostanze. (Conf mass n 139298).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)