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Sez. 2, Sentenza n. 3822 del 07/12/1985 Ud. (dep. 17/05/1986) Rv. 172722 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - ADEGUATEZZA DELLA MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172722-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - ADEGUATEZZA DELLA MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*

In caso di diniego delle attenuanti generiche, invocate dallo imputato, la sentenza deve ritenersi adeguatamente motivante anche se contiene la indicazione dei soli elementi negativi e cioè anche quando in essa si faccia richiamo ai precedenti penali dell'imputato, rivelatori della sua pericolosità, pure se i precedenti stessi siano stati già valutati in funzione dell'aggravante della recidiva. (V mass n 146502).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)