Sez. 1, Ordinanza n. 18268 del 06/06/2026 (Rv. 678901-01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE | Concorrenza sleale ex art. 2598, comma 1, n. 3 c.c. - Settore delle telecomunicazioni - Condizioni - Giudice ordinario - Valutazione finalizzata a non impedire l'ingresso sul mercato di altri concorrenti - Contemperamento. POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - IMPIANTI ED ESERCIZIO - In genere.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE
In tema di concorrenza fra imprenditori, la limitazione delle altrui attività sul mercato da parte di un'impresa concorrente integra gli estremi dell'art. 2598, comma 1, n. 3, c.c., soltanto qualora attuata con tecniche illecite, che non possono consistere nella mera limitazione, mediante la propria attività regolarmente autorizzata sul piano amministrativo, dell'altrui situazione di fatto; ne consegue che allorché il sistema normativo, come avviene nel settore delle telecomunicazioni in forza del d.lgs. n. 259 del 2003, sia particolarmente proteso a garantire un'ampia concorrenza sul mercato che si vuole liberamente accessibile agli operatori, è necessario che, nella controversia tra privati imprenditori, il giudice ordinario - al fine di non impedire l'ingresso sul mercato di altri concorrenti e non consolidare posizioni di privilegio - valuti se anche condotte appropriate dell'imprenditore che si lamenti danneggiato possano favorire il contemperamento dei reciproci interessi sul mercato.
Cod. Civ. art. 2598 com. 1 lett. 3, Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 CORTE COST., Costituzione art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)