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Sez. 5, Sentenza n. 1697 del 21/03/2000 Cc. (dep. 20/04/2000) Rv. 216050 - 01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA | Presentazione al personale dell'Ufficio del P.M. - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2000-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216050-01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA

In tema di formalità della querela, la previsione che questa sia proposta, con le forme previste dall'articolo 333, comma secondo cod. proc. pen. alle stesse autorità alle quali può essere presentata denuncia, non comporta l'obbligo di materiale presentazione nelle mani del Pubblico Ministero, il cui ufficio è costituito anche da personale di segreteria, che per legge ha propri compiti di registrazione di atti e di certificazione di attività che si compiono nell'ufficio medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 333, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 333, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 337 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)