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Sez. 3, Sentenza n. 2810 del 05/08/1968 (Rv. 335466 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI- INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI DISTRAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI - IMPUGNABILITA AD OPERA DELLA PARTE SOCCOMBENTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335466-01

IMPUGNAZIONI CIVILI- INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI DISTRAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI - IMPUGNABILITA AD OPERA DELLA PARTE SOCCOMBENTE - ESCLUSIONE.*

La parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione emesso a favore del difensore delle parte avversa, trattandosi di un provvedimento che riguarda esclusivamente i rapporti fra la parte vittoriosa ed il proprio patrono. Alla parte condannata alle spese processuali e del tutto indifferente che di tali spese debba effettuare il pagamento nelle mani dell'avversa parte ovvero nelle mani del difensore inoltre, il pagamento eseguito a quest'ultimo non puo non avere pieno effetto liberatorio, in forza del provvedimento di distrazione. (V. N.2773-66, massima n.325289 2762-66, massima n.325264).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)