Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 330 del 1995
Massime (1)
Massima n. 21720
- Depenalizzazione
- Trasformazione, ex lege n. 561 del 1993, di reati minori in illeciti amministrativi
- Inapplicabilità della nuova normativa nei casi in cui il procedimento penale risulti già definito con sentenza passata in giudicato
- Asserita irrazionale deroga al principio della retroattività della norma penale più favorevole
- Denunciata ingiustificata disparità di trattamento, altresì tra soggetti già condannati con sentenza definitiva e soggetti ancora sottoposti a giudizio
- Insussistenza
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Non è in contrasto con l'art. 3 Cost. la disposizione dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1993, n. 561, che, in relazione alla trasformazione, dalla legge stessa disposta, di reati minori in illeciti amministrativi, esclude la applicabilità della depenalizzazione alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, quando il procedimento penale già risulti definito con sentenza passata in giudicato. Come la Corte ha già reiteratamente puntualizzato, infatti, il principio della retroattività della norma sopravvenuta più favorevole al reo, non essendo stato - a differenza del principio della irretroattività delle disposizioni incriminatrici - costituzionalizzato sub art. 25, secondo comma, Cost., può, conseguentemente, subire deroghe, per via di legislazione ordinaria, quando ne ricorra una sufficiente ragione giustificativa, quale certo deve ritenersi, nella specie, la esigenza di salvaguardare, attraverso l'intangibilità del giudicato, la certezza dei rapporti ormai esauriti. Mentre è senz'altro da escludersi - data la evidente diversità, e conseguente incomparabilità delle rispettive posizioni - che il diverso trattamento dei soggetti, rispettivamente, già condannati con sentenza definitiva, ovvero ancora sottoposti a giudizio, sia suscettibile di censura. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1993, n. 561, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulla, non vietata dalla Costituzione, possibile irretroattività della norma penale più favorevole, v. S. nn. 164/1974, 6/1978 e 74/1980. red.: S. Pomodoro
Norme impugnate
- art. 4 legge 28 dicembre 1993, n. 561
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 28 dicembre 1993, n. 561 (Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi) promosso con ordinanza emessa il 9 settembre 1994 dal Pretore di Cuneo, sezione distaccata di Fossano, nel procedimento penale a carico di Stancari Livio iscritta al n. 791 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice relatore Renato Granata;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza del 9 settembre 1994, il Pretore di Cuneo sezione distaccata di Fossano, adito come giudice dell'esecuzione per la revoca ex art. 673 c.p.p. di una sentenza di condanna per reato contravvenzionale (poi) depenalizzato dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1993, n. 561, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4 della predetta legge, nella parte in cui esclude l'applicabilità di tale depenalizzazione alle violazioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore, quando il procedimento penale già risulti definito, come nella specie, con sentenza passate in giudicato;
che, ad avviso del Pretore a quo, la disposizione denunciata introdurrebbe infatti una "illogica disparità di trattamento tra soggetti che abbiano tenuto identico comportamento nello stesso periodo di tempo";
che, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri che ha concluso per l'infondatezza della impugnativa;
punto 2
Considerato che con riguardo, in genere, alla sopravvenienza di norma più favorevole al reo, questa Corte ha reiteratamente già puntualizzato che la correlativa retroattività - non costituzionalizzata ( sub art. 25, secondo comma della Costituzione) a differenza della irretroattività delle disposizioni incriminatrici - può, conseguentemente, subire deroghe, per via di legislazione ordinaria, quando ne ricorra una sufficiente ragione giustificativa (cfr. sentenze nn. 74 del 1980, 6 del 1978 e 164 del 1974);
che, in particolare, nella specie non è denegabile che una pertinente ragione giustificativa consista nell'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti cui è appunto finalizzata l'intangibilità del giudicato, come sancita dalla norma (a torto quindi) censurata;
che neppure è prospettabile, d'altra parte, alcuna violazione dell'art. 3 Cost., per l'evidente diversità (che esclude la comparabilità) delle posizioni dei soggetti, rispettivamente, già condannati con sentenza definitiva ovvero ancora sottoposti a giudizio;
che la questione sollevata è pertanto, per ogni aspetto, manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1993 n. 561 (Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Cuneo, sezione distaccata di Fossano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze