Sez. L, Sentenza n. 3810 del 07/06/1986 (Rv. 446650 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - ATTIVITÀ DEL FARMACISTA PRIVATO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - ATTIVITÀ DEL FARMACISTA PRIVATO - ESCLUSIONE.*
L'attività del farmacista privato, della quale l'unità sanitaria locale si avvale, ai sensi dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (sull'istituzione del servizio sanitario nazionale), per la erogazione dei farmaci agli assistiti, conserva una preminente caratteristica imprenditoriale e, pertanto, ancorché concorra al soddisfacimento in via mediata delle finalità proprie del servizio pubblico e nonostante la permanenza nel tempo del rapporto con l'U.S.l. secondo le previsioni della convenzione regolatrice, non è riconducibile ad un rapporto di cosiddetta parasubordinazione ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., con l'ulteriore conseguenza dell'inapplicabilità del rito del lavoro e della relativa Competenza per materia alla controversia tra il farmacista e l'U.S.l. concernente il pagamento dei farmaci consegnati agli assistiti. (Conf 2099/85, mass n 440008).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 475 art. 11, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 28 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 43, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)