Sez. U, Ordinanza n. 717 del 22/01/2002 (Rv. 551734 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo - Criteri - Esclusione dalla competizione elettorale di candidato condannato per determinati titoli di reato - Impugnazione del relativo provvedimento - Giudice ordinario - Giurisdizione - Devoluzione.
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
La giurisdizione in tema di contenzioso elettorale amministrativo è distribuita tra giudice ordinario e giudice amministrativo, spettando al primo le questioni che, ancorché insorte nel procedimento elettorale preparatorio, attengono alla eleggibilità, e al secondo quelle che riguardano le operazioni elettorali; è devoluta pertanto all'autorità giudiziaria ordinaria la cognizione della controversia promossa da un candidato alle elezioni comunali escluso dalla lista elettorale dalla commissione elettorale circondariale perché versante in una situazione di incandidabilità in quanto condannato per uno dei reati previsti dall'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST., Legge 19/03/1990 num. 55 art. 15 CORTE COST., Legge 18/01/1992 num. 16 art. 1 CORTE COST., Legge 18/01/1992 num. 16 art. 2, Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)