Sez. 6, Sentenza n. 510 del 18/10/1977 Ud. (dep. 16/01/1978) Rv. 137655 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE DEL BENEFICIO PER LA SECONDA VOLTA - CONDIZIONI - CONDANNE INTERMEDIE - AMNISTIA - IMPROPRIA - IRRILEVANZA AI FINI DELLA INAPPLICABILITA DEL BENEFICIO.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE DEL BENEFICIO PER LA SECONDA VOLTA - CONDIZIONI - CONDANNE INTERMEDIE - AMNISTIA - IMPROPRIA - IRRILEVANZA AI FINI DELLA INAPPLICABILITA DEL BENEFICIO.*
Sono di ostacolo alla concessione per la seconda volta del beneficio della sospensione condizionale della pena le condanne a pena pecuniaria per delitti o contravvenzioni riportate dall'imputato nel periodo corrente tra le precedenti condanne 'sospesè e quella per la quale il beneficio viene richiesto. Tale principio si applica anche se in ordine alle condanne intermedie sia intervenuta amnistia impropria. Infatti, la causa estintiva del reato fa cessare l'esecuzione della pena principale e delle pene accessorie, ma non gli altri effetti penali.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)