Sez. 6, Ordinanza n. 2105 del 09/06/1998 Cc. (dep. 15/09/1998) Rv. 211561 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE | Provvedimento del giudice che, investito del giudizio direttissimo, dopo la convalida dell'arresto, ordina la restituzione degli atti al P.m. per insussistenza dei presupposti del rito - Impugnabilità - Esclusione - Abnormità dell'atto - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE
Non è previsto alcun mezzo di impugnazione avverso il provvedimento con cui il giudice, richiesto per il giudizio direttissimo dopo la convalida dell'arresto, ordina, dopo aver disposto la convalida, la restituzione degli atti al P.M. per ritenuta insussistenza dei presupposti del rito. Nè può ritenersi l'atto abnorme, perché, essendo la restituzione degli atti prevista dall'art. 452 c.p.p., l'atto stesso non si colloca al di fuori dell'ordinamento processuale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 449 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 452 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 452 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 568 com. 1, Legge 30/09/1989 num. 334 art. 568 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)