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Sez. 1, Sentenza n. 3759 del 28/11/1986 Ud. (dep. 28/03/1987) Rv. 175475 - 01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - NOZIONE DI ESPLOSIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 1, 2 E 4 DELLA LEGGE 2 OTTOBRE 1967 N. 895 - FATTISPECIE IN TEMA DI COSIDDETTO GIOCATTOLO PIRICO.*
Stato
decisa il 1986-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175475-01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - NOZIONE DI ESPLOSIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 1, 2 E 4 DELLA LEGGE 2 OTTOBRE 1967 N. 895 - FATTISPECIE IN TEMA DI COSIDDETTO GIOCATTOLO PIRICO.*

Debbono ritenersi esplosivi, ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967 n. 895 solo quelle sostanze, o miscugli di sostanze, atte a provocare un'esplosione che produca un rilevante effetto distruttivo e dirompente. (nella specie è stato affermato che il cosiddetto giocattolo pirico può essere considerato quale materia esplosiva se di esso venga accertato in concreto l'elevato grado di potenzialità offensiva).*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 1, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)