Sez. 5, Sentenza n. 1216 del 07/12/1971 Ud. (dep. 01/03/1972) Rv. 120330 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI - ESISTENZA DI ELEMENTI DI FATTO CHE NE CONFERMINO LA SERIETA - NECESSITA.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI - ESISTENZA DI ELEMENTI DI FATTO CHE NE CONFERMINO LA SERIETA - NECESSITA.*
La chiamata di correo presenta, di per se, il semplice valore di indizio, onde puo costituire fonte di convincimento solo quando, attraverso una severa disamina, appaia seria ed inconfutabile e sia accompagnata da elementi di fatto che, ricollegandosi ad essa,, ne confermino la serieta. (Conf 114118, anno 1970, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)