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REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

Testo in vigore al

Art. 889

1.

Quando la domanda di rimborso o di sgravio si fondi sull'esistenza, alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci, di un dazio all'importazione ridotto o nullo applicabile nel quadro di un contingente tariffario, di un massimale tariffario o di un altro regime tariffario preferenziale, il rimborso o lo sgravio è concesso se, alla data della presentazione della domanda, corredata dei documenti necessari:

— nel caso di un contingente tariffario, il suo volume non risulti esaurito,

— negli altri casi, non sia stato ripristinato il dazio normalmente da pagare.

Tuttavia, il rimborso o lo sgravio è concesso anche se non sono soddisfatte le condizioni di cui al comma precedente, quando, per un errore commesso dalla stessa autorità doganale, il dazio ridotto o nullo non sia stato applicato a merci la cui dichiarazione per la libera pratica comportava tutti gli elementi stabiliti ed era accompagnata da tutti i documenti necessari per l'applicazione di tale dazio ridotto o nullo.

2.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'elenco dei casi, esposti per sommi capi, in cui sono state applicate le disposizioni del paragrafo 1, secondo comma.

Si applica l'articolo 870, paragrafi 2, 3 e 4.

Art. 890

Se, a sostegno della domanda di rimborso o di sgravio, è presentato un certificato di origine, un certificato di circolazione, un documento di transito comunitario interno o un altro documento appropriato attestante che le merci importate avrebbero potuto, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, beneficiare del trattamento comunitario o di un trattamento tariffario preferenziale, l'autorità doganale di decisione dà seguito favorevole a tale domanda sempre che sia debitamente stabilito:

— che il documento così presentato si riferisce specificamente alle merci considerate e che sono soddisfatte tutte le condizioni relative all'accettazione di tale documento;

— che sono soddisfatte tutte le altre condizioni per la concessione del trattamento tariffario preferenziale.

Il rimborso o lo sgravio è effettuato dietro presentazione delle merci. Quando le merci non possono essere presentate all'ufficio doganale di esecuzione, quest'ultimo accorda il rimborso o lo sgravio soltanto se dagli elementi di controllo di cui dispone risulta che il certificato o il documento presentato a posteriori si riferisce senza alcun dubbio alle merci in causa.

Art. 891

Non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi quando a sostegno della domanda sono presentati titoli comportanti la fissazione anticipata dei prelievi.

Art. 892

Conformemente all'articolo 238 del codice, non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando:

— il carattere difettoso delle merci era già stato preso in considerazione al momento della fissazione dei termini del contratto, in particolare del prezzo, in seguito al quale dette merci sono state vincolate al regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione;

— le merci sono vendute dall'importatore dopo che ne è stata constatata la difettosità o la non conformità alle clausole del contratto.

Art. 893

1. Fatto salvo l'articolo 900, paragrafo 1, lettera c), l'autorità doganale di decisione stabilisce un termine, non eccedente due mesi, a decorrere dalla data della comunicazione della decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione, per espletare le formalità doganali alle quali è subordinato il rimborso o lo sgravio dei dazi.

2. La mancata osservanza del termine di cui al paragrafo 1 comporta la decadenza dal diritto al rimborso o allo sgravio, tranne quando il beneficiario della decisione fornisca la prova che è stato ostacolato nel rispetto del predetto termine per un caso fortuito o forza maggiore.

Art. 894

Se dalla distruzione della merce, autorizzata dall'autorità doganale di decisione, si ricavano rottami e residui, questi ultimi sono da considerarsi merci non comunitarie non appena sarà stata presa una decisione favorevole alla domanda di rimborso o di sgravio.

Art. 895

Quando è concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 238, paragrafo 2, lettera b), secondo comma del codice, l'autorità doganale prende tutte le disposizioni utili affinché le merci introdotte in deposito doganale, in zona franca o in deposito franco, possano essere successivamente riconosciute come merci non comunitarie.

Art. 896

1. Le merci che, nel quadro della politica agraria comune, sono vincolate ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione a fronte di un titolo d'importazione o di fissazione anticipata, sono ammesse al beneficio degli articoli 237, 238 e 239 del codice, purché si comprovi, con soddisfazione dell'ufficio doganale di cui all'articolo 879, che l'autorità competente ha preso le misure necessarie per annullare gli effetti del titolo a fronte del quale è avvenuta l'operazione d'importazione.

2. Il paragrafo 1 si applica anche in caso di riesportazione, di introduzione in deposito doganale, in zona franca o in deposito franco, o di distruzione delle merci.

Art. 897

Quando l'esportazione, la riesportazione, la distruzione o qualsiasi altra destinazione autorizzata riguardi, invece del materiale completo, uno o più pezzi staccati o uno o più elementi di tale materiale, il rimborso o lo sgravio consiste nella differenza tra l'importo dei dazi all'importazione relativo al materiale completo e l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero stati applicati al materiale restante se quest'ultimo fosse stato vincolato ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare tali dazi alla data in cui ha avuto luogo il vincolo del materiale completo.

Capo 3. Disposizioni specifiche relative all'applicazione dell'articolo 239 del codice

Sezione 1. Decisioni spettanti alle autorità doganali degli Stati membri

Art. 899

Fatte salve altre situazioni da esaminare caso per caso nell'ambito della procedura prevista agli articoli da 905 a 909 e quando l'autorità doganale di decisione, cui è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio di cui all'articolo 239, paragrafo 2 del codice, constati:

— che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all'una o all'altra situazione di cui agli articoli da 900 a 903 e che non vi è stata alcuna manovra fraudolenta o manifesta negligenza dell'interessato, accorda il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione in oggetto.

— che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all'una o all'altra situazione di cui all'articolo 904, non accorda il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione in oggetto.

Per «interessato» s'intende la (le) persona(e) di cui all'articolo 878, paragrafo 1, o i loro rappresentanti e, all'occorrenza, ogni altra persona che abbia partecipato all'espletamento delle formalità doganali relative alle merci in oggetto o che abbia dato le istruzioni necessarie per l'espletamento di tali formalità;

Art. 900

1. Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando:

  1. a) le merci non comunitarie, vincolate ad un regime doganale comportante l'esonero totale o parziale dai dazi all'importazione, o le merci immesse in libera pratica con un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione per scopi specifici siano state rubate e tali merci siano ritrovate in breve tempo e restituite, nello stato in cui si trovavano al momento del furto, al regime doganale cui erano state inizialmente assegnate;

  2. b) le merci non comunitarie siano state inavvertitamente svincolate da un regime doganale comportante l'esonero totale o parziale dai dazi cui erano state assegnate e, non appena constatato l'errore, le merci siano restituite, nello stato in cui si trovavano al momento in cui sono state svincolate, al regime doganale cui erano state inizialmente assegnate;

  3. c) sia impossibile far funzionare il sistema di apertura del mezzo di trasporto su cui si trovano le merci, precedentemente immesse in libera pratica, e procedere, di conseguenza, al loro scarico, non appena arrivate a destinazione, e tali merci siano immediatamente riesportate;

  4. d) il fornitore, stabilito in un paese terzo, di merci inizialmente immesse in libera pratica che gli vengono rispedite in regime di perfezionamento passivo, affinché proceda gratuitamente all'eliminazione dei difetti esistenti prima dello svincolo (anche se sono stati constatati in un secondo tempo) o al loro adeguamento alle clausole del contratto in seguito al quale è stata effettuata l'immissione in libera pratica delle merci, decida di tenersi definitivamente le merci in oggetto a motivo dell'impossibilità in cui si trova di porre rimedio alla situazione in atto o di rimediarvi in condizioni economicamente accettabili;

  5. e) sia stato constatato, al momento in cui l'autorità doganale decide di contabilizzare a posteriori i dazi all'importazione cui era effettivamente soggetta la merce inizialmente immessa in libera pratica in esenzione totale da tali dazi, che la merce in causa è stata riesportata fuori del territorio doganale della Comunità senza essere stata sottoposta al controllo dell'autorità doganale, essendo stato accertato che le condizioni materiali previste dal codice per il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione in oggetto sarebbero state soddisfatte nel momento in cui è stata effettuata la riesportazione della merce se tale importo fosse stato riscosso all'atto della sua immissione in libera pratica;

  6. f) un'istanza giudiziaria abbia fatto divieto di commercializzare una merce precedentemente vincolata, in condizioni regolari, ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione e si sia in seguito proceduto alla sua riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità o alla sua distruzione sotto il controllo dell'autorità doganale, quando è appurato che la merce in oggetto non è stata utilizzata nella Comunità;

  7. g) le merci siano state vincolate ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare tali dazi da un dichiarante abilitato a procedervi d'ufficio e, per un motivo non imputabile al medesimo, non abbiano potuto essere consegnate al destinatario;

  8. h) le merci siano state spedite al destinatario per un errore dello speditore;

  9. i) le merci si siano rivelate inadatte all'uso previsto dal destinatario per un errore evidente di compilazione dell'ordinazione;

  10. j) le merci che, dopo essere state svincolate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione, risultino non conformi alla normativa in vigore riguardo alla loro utilizzazione o alla loro commercializzazione e per tale motivo non possano essere utilizzate per i fini previsti dal destinatario;

  11. k) l'utilizzazione delle merci per i fini previsti dal destinatario sia impossibile o notevolmente ridotta in seguito a misure di portata generale prese posteriormente alla data in cui è stato autorizzato il loro svincolo per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi da un'autorità o un organismo avente in materia potere decisionale;

  12. l) il beneficio dell'esonero totale o parziale dai dazi all'importazione, chiesto dall'interessato sulla base delle disposizioni vigenti, non possa per ragioni non imputabili a quest'ultimo, essere concesso dall'autorità competente che contabilizza quindi i dazi all'importazione divenuti esigibili;

  13. m) le merci siano pervenute al destinatario oltre i termini di consegna previsti dal contratto in seguito al quale è stato operato il vincolo delle merci ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione;

  14. n) le merci che non hanno potuto essere vendute nel territorio doganale della Comunità siano consegnate gratuitamente ad enti assistenziali:

    — operanti in paesi terzi, sempre che dispongano di una rappresentanza nella Comunità, oppure

    — operanti nel territorio doganale della Comunità, sempre che possano beneficiare di una franchigia in caso d'importazione per la libera pratica di merci affini provenienti da paesi terzi.

2.

Fatto salvo il paragrafo 3, il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c) e dalla lettera f) fino alla lettera n) è subordinato, salvo quando tali merci siano distrutte per ordine dell'autorità pubblica o siano consegnate gratuitamente ad enti assistenziali operanti nella Comunità, alla loro riesportazione, sotto il controllo dell'autorità doganale, fuori del territorio doganale della Comunità.

Su espressa richiesta, l'autorità di decisione autorizza a sostituire la riesportazione delle merci con la loro distruzione, oppure con il loro vincolo, ai fini della loro riesportazione, al regime di transito comunitario esterno, oppure al regime di deposito doganale, in zona franca o in deposito franco.

Per ricevere una di queste destinazioni doganali le merci in causa non sono considerate merci comunitarie.

In tal caso, l'autorità doganale prende tutte le disposizioni utili affinchè le merci introdotte in deposito doganale, in zona franca o in deposito franco, possano essere successivamente riconosciute come merci non comunitarie.

3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere h) e i), il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione è subordinato al rinvio delle merci all'indirizzo del fornitore originario o ad altro indirizzo da questi indicato.

4. Deve essere inoltre stabilito, con soddisfazione dell'ufficio doganale di controllo, che le merci non sono state né utilizzate né vendute dall'interessato.

Art. 901

1. Inoltre, si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando:

  1. a) le merci erroneamente dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione siano state riesportate fuori del territorio doganale della Comunità senza essere state preventivamente dichiarate per il regime doganale al quale avrebbero dovuto essere vincolate, sempre che risultino soddisfatte le altre condizioni previste dall'articolo 237 del codice;

  2. b) la riesportazione o la distruzione delle merci di cui all'articolo 238, paragrafo 2, lettera b) del codice non sia avvenuta sotto il controllo dell'autorità doganale e siano state soddisfatte le altre condizioni previste dal predetto articolo;

  3. c) la riesportazione o la distruzione delle merci non sia stata effettuata sotto il controllo dell'autorità doganale, conformemente all'articolo 900, paragrafo 1, lettera c) e dalla lettera f) fino alla lettera n), e risultino soddisfatte tutte le altre condizioni di cui all'articolo 900, paragrafi 2 e 4.

2. La concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi all'importazione nei casi di cui al paragrafo 1 è subordinato:

  1. a) alla presentazione di tutti gli elementi di prova necessari per consentire all'autorità doganale di decisione di accertarsi che le merci per le quali è stato chiesto il rimborso o lo sgravio sono state:

    — effettivamente riesportate fuori del territorio doganale della Comunità, oppure

    — distrutte sotto il controllo di autorità o di persone abilitate a renderne ufficialmente atto;

  2. b) alla restituzione all'autorità doganale di decisione di qualsiasi documento attestante il carattere comunitario delle merci in parola sulla cui scorta le stesse hanno eventualmente lasciato il territorio doganale della Comunità, oppure alla presentazione di qualsiasi elemento di prova ritenuto necessario da tale autorità per accertarsi che il documento in causa non venga utilizzato per importare merci nella Comunità in un secondo tempo.

Art. 902

1.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 901, paragrafo 2:

  1. a) gli elementi di prova necessari per permettere all'autorità doganale di decisione di assicurarsi che le merci per le quali è richiesto il rimborso o lo sgravio sono state effettivamente riesportate fuori del territorio doganale della Comunità consistono nella presentazione, da parte del richiedente:

    — dell'originale o di una copia autenticata della dichiarazione di esportazione delle merci fuori del territorio doganale della Comunità, e

    — di un attestato dell'ufficio doganale attraverso il quale è avvenuta l'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.

    — di un attestato dell'ufficio doganale che ha constatato l'arrivo delle merci nel paese terzo di destinazione, oppure

    — dell'originale o di una copia autenticata della dichiarazione in dogana di cui le merci hanno formato oggetto nel paese terzo di destinazione.

    — l'originale o una copia autenticata della dichiarazione per detto regime, e

    — nella misura ritenuta necessaria dall'autorità doganale di decisione, i documenti commerciali o amministrativi (quali fatture, distinte, documenti di transito, certificati sanitari) comportanti una descrizione esauriente delle merci (designazione commerciale, quantità, marchi e altre indicazioni di cui possono essere corredate) che sono stati acclusi, da una parte, alla dichiarazione per il predetto regime, dall'altra, alla dichiarazione di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità oppure, all'occorrenza, alla dichiarazione in dogana di cui le merci hanno formato oggetto nel paese terzo di destinazione;

  2. b) gli elementi di prova necessari per permettere all'autorità doganale di decisione di assicurarsi che le merci per le quali è chiesto il rimborso o lo sgravio sono state effettivamente distrutte sotto il controllo di autorità o di persone abilitate a constatarlo ufficialmente devono consistere nella presentazione, da parte del richiedente:

    — del verbale o della dichiarazione di distruzione redatto dall'autorità ufficiale sotto il cui controllo tale distruzione ha avuto luogo o di una copia autenticata, oppure

    — di un certificato redatto dalla persona abilitata a constatare la distruzione, accompagnato da elementi d'informazione che ne giustificano l'abilitazione.

Quando tale attestato non possa essere fornito, la prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità può risultare dalla presentazione: A tali documenti va allegata la documentazione amministrativa e commerciale che permette all'autorità doganale di decisione di controllare che le merci esportate fuori del territorio doganale della Comunità sono proprio quelle che erano state dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione, cioè:

Tali documenti devono recare una descrizione sufficientemente precisa delle merci distrutte (designazione commerciale, quantità, marchi ed altre indicazioni di cui possono essere corredate) per consentire all'autorità doganale, raffrontando le indicazioni figuranti nella dichiarazione per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione e nei documenti commerciali (quali fatture, distinte) che la corredano, di assicurarsi che le merci distrutte sono proprio quelle che erano state dichiarate per il regime.

2. Se gli elementi di prova di cui al paragrafo 1 si rivelano insufficienti a permettere all'autorità doganale di decisione di deliberare con cognizione di causa sul caso loro sottoposto, oppure quando taluni di essi non possono essere presentati, essi debbono essere completati o sostituiti da ogni altro documento ritenuto necessario dalla predetta autorità.

Art. 903

1. Per le merci in reintroduzione che al momento della loro esportazione fuori del territorio doganale della Comunità avevano dato luogo alla riscossione di un dazio all'esportazione, la loro immissione in libera pratica dà diritto al rimborso delle somme così riscosse.

2.

Il paragrafo 1 si applica unicamente alle merci che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 844.

La prova che le merci si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 185, paragrafo 2, lettera b) del codice, deve essere fornita all'ufficio doganale in cui le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica.

3. Il paragrafo 1 si applica anche quando le merci in causa costituiscono soltanto una frazione delle merci precedentemente esportate fuori del territorio doganale della Comunità.

Art. 904

Non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando, secondo il caso, l'unico motivo a sostegno della domanda di rimborso o di sgravio è costituito:

  1. a) dalla riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità per motivi diversi da quelli di cui all'articolo 237 o 238 del codice o all'articolo 900 o 901, in particolare per la mancata vendita di merci precedentemente vincolate ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione;

  2. b) salvo nei casi espressamente previsti dalla normativa comunitaria, dalla distruzione, per qualsiasi motivo, di merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione dopo il loro svincolo da parte dell'autorità doganale;

  3. c) dalla presentazione, anche in buona fede, per la concessione di un trattamento tariffario preferenziale per merci dichiarate per la libera pratica, di documenti rivelatisi in un secondo tempo falsi, falsificati o non validi per la concessione di tale trattamento.

Sezione 2. Decisioni spettanti alla Commissione

Art. 905

1.

Quando l'autorità doganale di decisione, alla quale è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio in virtù dell'articolo 239, paragrafo 2 del codice, non sia in grado di decidere, sulla base dell'articolo 899, e la domanda sia corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato, lo Stato membro da cui dipende tale autorità trasmette il caso alla Commissione affinché sia evaso conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909.

Il termine «interessato» deve essere inteso nel senso di cui all'articolo 899.

In tutti gli altri casi, l'autorità doganale di decisione respinge la domanda.

2.

La pratica trasmessa alla Commissione deve recare tutti gli elementi necessari per un esame esauriente del caso.

La Commissione accusa immediata ricezione della pratica in questione allo Stato membro interessato.

Quando risulti che gli elementi d'informazione comunicati dallo Stato membro sono insufficienti a consentirle di deliberare con cognizione di causa sul caso sottopostole, la Commissione può chiedere che le vengano comunicati elementi d'informazione complementari.

3. Senza attendere il completamento della procedura di cui agli articoli da 906 a 909 l'autorità doganale di decisione può autorizzare, su espressa richiesta, l'espletamento delle formalità doganali relative alla riesportazione delle merci o alla loro distruzione prima che la Commissione abbia deliberato sul caso in oggetto. Tale autorizzazione non anticipa la decisione finale sul caso all'esame.

Art. 906

Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della pratica di cui all'articolo 905, paragrafo 2, la Commissione ne trasmette copia agli Stati membri.

L'esame della pratica è iscritto, non appena possibile, all'ordine del giorno di una riunione del comitato di cui all'articolo 247 del codice.

Art. 907

Previa consultazione di un gruppo di esperti, composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nell'ambito del comitato per esaminare il caso in oggetto, la Commissione adotta una decisione che stabilisce che la situazione particolare esaminata giustifica la concessione del rimborso o dello sgravio oppure non la giustifica.

La decisione deve essere presa entro sei mesi dalla data di ricezione, da parte della Commissione, della pratica di cui all'articolo 905, paragrafo 2. Quando la Commissione debba chiedere allo Stato membro elementi d'informazione complementari per poter deliberare, il termine di sei mesi è prorogato del tempo intercorrente tra la data di invio da parte della Commissione della richiesta di elementi d'informazione complementari e la data in cui questi ultimi pervengono alla Commissione.

Art. 908

1.

La comunicazione della decisione di cui all'articolo 907 deve essere fatta allo Stato membro interessato al più presto e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 907.

Copia di tale decisione è inviata agli altri Stati membri.

2. In base alla decisione della Commissione, comunicata nelle condizioni di cui al paragrafo 1, l'autorità di decisione delibera sulla domanda presentatale.

3.

Quando la decisione di cui all'articolo 907 stabilisca che la situazione particolare esaminata giustifica la concessione del rimborso o dello sgravio, la Commissione può, alle condizioni da esse determinate, abilitare uno o più Stati membri a rimborsare o ad abbuonare i dazi quando si sia in presenza di elementi di fatto o di diritto comparabili.

In tal caso, la decisione di cui all'articolo 907 è comunicata anche a ciascuno Stato membro abilitato.

Art. 909

Se la Commissione non ha adottato alcuna decisione nel termine di cui all'articolo 907 o non ha comunicato alcuna decisione allo Stato membro in causa nel termine di cui all'articolo 908, l'autorità doganale di decisione dà seguito favorevole alla domanda di rimborso o di sgravio.