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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27994 del 23/11/2017 (Rv. 647003 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Sospensione necessaria del processo - Provvedimento adottato dal giudice di pace - Impugnazione con regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647003-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Il provvedimento di sospensione del processo, adottato dal giudice di pace, è impugnabile con il regolamento necessario di competenza, in quanto l'art. 46 c.p.c., che sancisce l'inapplicabilità ai giudizi davanti al giudice di pace degli artt. 42 e 43 c.p.c., deve essere inteso nel senso che limita l'inammissibilità del regolamento ai soli provvedimenti del giudice di pace che decidono sulla competenza, consentendo invece alla parte di avvalersi dell'unico strumento di tutela che impedisce la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo attraverso un'immediata verifica della sussistenza dei presupposti del provvedimento di sospensione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)