Sez. 5 - , Sentenza n. 5647 del 02/03/2020 (Rv. 657405 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Regime del consolidato nazionale - Art. 119 T.U.I.R. - Tassazione di gruppo - Avvenuto esercizio congiunto dell’opzione da parte della controllante e controllata - Comunicazione all’Agenzia delle Entrate - Modalità telematica - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di regime consolidato nazionale, ai fini del riconoscimento dei benefici della tassazione di gruppo, l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione da parte della controllante e della controllata deve essere comunicato all'Agenzia dell'entrate in via esclusivamente telematica, attraverso la presentazione dell'apposito modello, atteso che dal tenore letterale degli artt. 119, comma 1, lett. d), T.U.I.R. e 5, comma 2, del d.m. 9 giugno 2004 si evince come l'invio di tale comunicazione costituisca condizione essenziale per l'ammissione ai relativi benefici, in quanto diretta ad esprimere la scelta sul tipo di tassazione da adottare.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 119, DM min. EFI 09/06/2004 art. 5 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)