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Sez. L, Sentenza n. 88 del 08/01/2003 (Rv. 559487 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE | Controversia avente ad oggetto l'illegittimità di un licenziamento - Prospettazione di una causa di illegittimità diversa da quella dedotta nell'atto introduttivo - Novità - Configurabilità - Consapevolezza del nuovo motivo di illegittimità originato dalla memoria difensiva - Ammissibilità del nuovo motivo di impugnazione del licenziamento - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559487-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE

In materia di controversie aventi ad oggetto la denuncia di nullità o illegittimità del licenziamento, costituisce domanda nuova quella con la quale si prospetti, in sostituzione o in aggiunta alle altre, una causa di illegittimità del provvedimento diversa da quelle originariamente dedotte, e che comporti la necessità di un nuovo e diverso tema di indagine rispetto a quello delineato con l'atto introduttivo del giudizio. Qualora la consapevolezza delle modalità asseritamente illecite di accertamento dei fatti che hanno portato al licenziamento sia derivata dal contenuto della memoria difensiva ex art. 416 cod. proc. civ., la proposizione di un nuovo motivo di impugnazione del licenziamento, in base al disposto dell'art. 420 cod. proc. civ. è bensì ammissibile, ma deve essere effettuata previa richiesta al giudice di autorizzazione, da avanzare nella prima udienza successiva al deposito della memoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)