Sez. L, Sentenza n. 12233 del 13/11/1992 (Rv. 479521 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - Conclusioni nuove | Attività assertiva o probatoria nuova - Preclusione - Insussistenza - Limiti - Nuova discussione di questioni costituenti il presupposto giuridico della decisione caducatoria - Divieto - Conseguenze - Questione subordinata a quella dibattuta nei precorsi gradi di giudizio - Preclusione - Insussistenza - Condizioni.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - Conclusioni nuove
L'art. 394 cod. proc. civ. - le cui disposizioni si applicano anche nel rito del lavoro -, configurando il giudizio di rinvio come un processo chiuso, ha inteso non già precludere ogni attività assertiva o probatoria nuova, bensì soltanto evitare che siano rimesse in discussione quelle questioni che costituiscono il presupposto giuridico della decisione caducatoria, con la conseguenza che la preclusione "de qua" non opera relativamente a questione che, per essere subordinata a quella dibattuta nei precorsi gradi di giudizio, risulti assorbita dalle statuizioni conclusive di questi, venendo, invece, in rilievo per effetto dell'intervento caducatorio del giudice di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)