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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 285 del 1986

Decisione
decisa il 1986-12-19, depositata il 1986-12-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:285
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 12659

  • Pensioni
  • Pensioni di guerra
  • Orfani di madre deceduta per causa di guerra
  • Diritto al conseguimento di pensione
  • Condizioni
  • Trattamento deteriore rispetto agli orfani di padre deceduto per identica causa
  • Questione di legittimità costituzionale in riferimento al principio di uguaglianza
  • Previsione di nuovi benefici con decorrenza dall'1 gennaio 1979
  • Impedimento ad una pronuncia di merito sulla questione
  • Esclusione.
Leggi la massima
L'entrata in vigore del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 - disponente, tra l'altro, l'equiparazione piena tra vedovo e vedova, in ordine ai diritti del superstite ovvero agli orfani (artt. 44 e 55) - non osta ad una pronuncia di merito sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, comma terzo, legge 10 agosto 1950, n. 648 e 50, comma terzo, legge 18 marzo 1968, n. 313 - censurati, in riferimento all'art. 3 Cost., per la parte in cui riservano, ai fini del diritto a pensione, un deteriore trattamento agli orfani di madre deceduta per causa di guerra rispetto agli orfani di padre deceduto per identica causa - in quanto l'art. 133 dello stesso testo unico accorda i nuovi benefici solo a decorrere dal 1 gennaio 1979. - S. n. 9/1980.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 12660

  • Pensioni
  • Pensioni di guerra
  • Trattamento spettante agli orfani di madre deceduta per causa attinente alla guerra
  • Condizioni per il conseguimento
  • Inabilità a proficuo lavoro e precaria situazione economica del padre superstite
  • Disparità di trattamento con gli orfani di padre
  • Irragionevolezza
  • Violazione del principio di uguaglianza
  • Illegittimità costituzionale in parte qua.
Leggi la massima
Rispetto al trattamento degli orfani di padre morto per causa di guerra - i quali hanno titolo alla pensione senza che per la madre superstite siano imposte, in aggiunta alla mera impossibilità di conseguimento del cespite pensionistico, condizioni di sorta - il deteriore trattamento riservato agli orfani di madre deceduta per identica causa riposa esclusivamente sulla diversità di sesso tra i soggetti dai quali - in apice - trae origine, per riversibilità, il titolo pensionistico, ed appare perciò, in contrasto con il principio di uguaglianza. Di conseguenza, sono costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 3 Cost. - gli artt. 62, comma terzo, della legge 10 agosto 1950, n. 648 e 50, comma terzo, legge 18 marzo 1968, n. 313, limitatamente alla parte in cui - ai fini del diritto a pensione degli orfani (di madre deceduta per causa di guerra) - prevedono l'inabilità a proficuo lavoro, nonché le precarie condizioni economiche del padre.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62, terzo comma, legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e dell'art. 50, terzo comma, legge 18 marzo 1968 n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1982 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Marini Maria Assunta iscritta al n. 880 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno 1983; udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Con ordinanza emessa il 30 marzo 1982 (R.O. n. 880) nel giudizio promosso da Marini Maria Assunta, la Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale per le pensioni di guerra - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, terzo comma della legge 10 agosto 1950 n. 648 e dell'art. 50, terzo comma della legge 18 marzo 1968 n. 313, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La questione era stata posta, nel corso dell'udienza di discussione del giudizio sopra menzionato, dai Procuratore generale della Corte dei conti che aveva osservato come gli orfani di padre, morto per causa bellica, conseguissero la pensione, nella misura di quella vedovile, allorché tale trattamento non potesse spettare, per qualsiasi motivo, alla madre vedova (art. 62, primo comma della legge n. 648/1950 e art. 50, primo comma della legge 313/1968); per contro, per gli orfani di madre, deceduta anch'essa per causa di guerra, non è sufficiente l'impossibilità di godimento della pensione da parte del genitore superstite, occorrendo, altresì, la di lui inabilità al lavoro nonché una precarietà di situazione economica nei termini previsti dalle norme. Osserva il remittente che l'indicata disparità di trattamento "non trova alcuna razionale giustificazione attesa la sostanziale identità delle situazioni a confronto, le quali si diversificano solo per il sesso del genitore deceduto per causa di guerra". Nel giudizio non si è costituita alcuna delle parti. :
punto 1
Il giudice remittente dubita della legittimità delle norme contenute nell'art. 62, terzo comma, legge 10 agosto 1950 n. 648 e nell'art. 50, terzo comma, legge 18 marzo 1968 n. 313 concernenti il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, là dove è stabilito che gli orfani di madre deceduta per causa attinente alla guerra conseguono il trattamento pensionistico, nella misura di quello vedovile, solo se il genitore superstite impossibilitato per qualsiasi motivo ad ottenerlo risulti, altresì, inabile ed in determinate precarie condizioni economiche. Onde l'evidente contrasto con l'art. 3 Cost., poiché gli orfani di padre, deceduto in identica situazione, hanno titolo, per contro, alla pensione senza condizioni di sorta imposte per la madre, in aggiunta alla mera impossibilità di conseguimento del cespite pensionistico (primo comma dell'art. 62 legge 648 e primo comma dell'art. 50 legge 313). 2.a - L'entrata in vigore del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, il quale tra l'altro dispone l'equiparazione piena tra vedovo e vedova, in ordine ai diritti del superstite ovvero degli orfani (artt. 44 e 55), non è d'ostacolo alla pronuncia di merito nella dedotta fattispecie (sentenza n. 9 del 1980): il successivo art. 133 accorda i nuovi benefici, infatti, così come riconosciuto dal testo unico, solo a far tempo dal 1 gennaio 1979. 2.b La questione è fondata. Come ha già chiarito la citata sentenza n. 9 del 1980 nei riguardi della riversibilità del trattamento pensionistico di guerra direttamente spettante al coniuge superstite, anche il deteriore trattamento riservato all'orfano di madre deceduta a causa di guerra, rispetto alla condizione dell'orfano di padre morto per identica causa, riposa esclusivamente sulla diversità di sesso tra i soggetti dai quali - in apice - trae origine, per riversibilità, il titolo pensionistico. Non appare razionale, pertanto, distinguere tra le due situazioni, identicamente conseguenti alla scomparsa dell'uno o dell'altro genitore; e del resto a questa logica - in armonia col precetto costituzionale - si ispirano, come si è qui rilevato, le disposizioni successivamente intervenute con il testo unico n. 915 del 1978.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 62, terzo comma, legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e dell'art. 50, terzo comma, legge 18 marzo 1968 n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) limitatamente alla parte in cui - ai fini del diritto a pensione degli orfani - prevedono l'inabilità a proficuo lavoro nonché le precarie determinate condizioni economiche del padre. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986. F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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