Sez. L, Sentenza n. 6127 del 07/07/1997 (Rv. 505798 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - IN GENERE | Crediti per prestazioni previdenziali - Interessi e rivalutazione - Computo - Importi lordi (comprensivi delle detrazioni fiscali e contributive) - Rilevanza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - IN GENERE
Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria spettanti sui crediti pecuniari relativi a prestazioni previdenziali vanno dal giudice determinati - come gli interessi e la rivalutazione sui crediti di lavoro ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. - sugli importi lordi, comprensivi delle ritenute fiscali e contributive, tenuto conto che la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991 (dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 442 cod. proc. civ.) ha sostanzialmente parificato il trattamento dei crediti per prestazioni previdenziali a quello dei crediti di lavoro, estendendo ai primi, tranne che per quanto concerne la decorrenza (e salvo il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione introdotto per i crediti previdenziali dall'art. 16, sesto comma, legge n. 412 del 1991) il meccanismo di rivalutazione automatica di cui all'art. 429, terzo comma, sopra citato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)